COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 17 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo della Società BIOGLIESE VALMOS avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul c.u. n 30 del 24 Febbraio 2005 che squalificava l’allenatore della medesima Società fino al 22/3/2005

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 17 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo della Società BIOGLIESE VALMOS avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul c.u. n 30 del 24 Febbraio 2005 che squalificava l’allenatore della medesima Società fino al 22/3/2005 Con il reclamo in oggetto, la Società ricorrente non intende reclamare avverso il provvedimento del Giudice Sportivo in ordine alla fondatezza della sanzione ed alla sua durata, ma intende evidenziare che la violazione sarebbe stata commessa non dall’allenatore ma dal massaggiatore, che si sarebbe addirittura assunto nell’immediatezza le proprie responsabilità. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Il rapporto arbitrale è assai preciso nell’individuare – anche nominativamente – l’allenatore Luca Policante quale autore delle offese rivoltegli durante la gara e mentre si allontanava dal campo. Peraltro, la circostanza riferita nel reclamo sarebbe stata meglio valutabile se la Società avesse nell’immediato dopo partita segnalato l’erroneità della squalifica dal campo stesso. Né paiono utili le testimonianze delle persone indicate dai ricorrenti, poiché non consentirebbero di escludere categoricamente le responsabilità dello Policante. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare delibera di rigettare il ricorso e conferma la decisione del Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it