COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 17 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla Società SPORTIVA SAN SALVARIO avverso le deliberazioni del GIUDICE SPORTIVO, in riferimento alla gara BAFANA BAFANA – SPORTIVA SAN SALVARIO, disputatasi il 27/02/2005 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A. (Comunicato Ufficiale N° 29 del 3 MARZO 2005.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 17 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla Società SPORTIVA SAN SALVARIO avverso le deliberazioni del GIUDICE SPORTIVO, in riferimento alla gara BAFANA BAFANA – SPORTIVA SAN SALVARIO, disputatasi il 27/02/2005 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A. (Comunicato Ufficiale N° 29 del 3 MARZO 2005. La Commissione Disciplinare, composta dai Sigg. PAVARINI Avv. Paolo, vice presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e CAMPAGNA Avv. Flavio, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante degli arbitri, rilevato preliminarmente - che il ricorso in oggetto è stato proposto avverso l’ammenda di € 26 disposta dal Giudice Sportivo nei confronti della Società reclamante; - che, ai sensi dell’art. 41 n° 3 del Codice di Giustizia Sportiva, non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari che comportano una sanzione pecuniaria di importo non superiore ad € 50 a carico di società partecipanti al Campionato di Seconda e Terza Categoria; - che la precitata norma non consente, quindi, l’esame del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di € 130,00 che non risulta versata dalla Società SPORTIVA SAN SALVARIO, CONFERMA l’ammenda inflitta alla Società reclamante nella misura disposta dal Giudice Sportivo.
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