COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 17 Marzo 2005 Delibera della Commissione d’Appello Federale (dal comunicato ufficiale n. 55/C) Appello dell’A.C. PRO DRONERO avverso la sanzione della squalifica fino al 30/06/2005 inflitta al calciatore REVELLI Ivano (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 50 del 13.5.2004)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 17 Marzo 2005 Delibera della Commissione d’Appello Federale (dal comunicato ufficiale n. 55/C) Appello dell’A.C. PRO DRONERO avverso la sanzione della squalifica fino al 30/06/2005 inflitta al calciatore REVELLI Ivano (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 50 del 13.5.2004) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, squalificava fino al 30.6.2006 il calciatore Revelli Ivano della PRO DRONERO per comportamento fortemente minaccioso nei confronti della terna arbitrale al termine della gara PRO DRONERO – CORNELIANO del 25/4/2004 (Comunicato Ufficiale n. 48 del 29 Aprile 2004). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, a fronte del reclamo proposto dalla PRO DRONERO per il proprio calciatore Revelli Ivano, riduceva la squalifica al 30.6.2005 (Com. Uff. n. 50 del 13 maggio 2004). Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la PRO DRONERO sostenendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 30.4 e dell’art. 30.5 del C.G.S. per non aver la Commissione Disciplinare ottemperato al principio del contraddittorio delle parti, oltre alla contraddittoria valutazione ed erronea valutazione dei fatti. Chiedeva, pertanto, l’integrazione dei contraddittorio e la riduzione della pesante squalifica inferta al Revelli. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Risulta dagli atti che la Società PRO DRONERO, nel proprio reclamo presentato alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte ha “semplicemente” espresso la propria disponibilità ad essere ascoltata per indicare il responsabile dei fatti addebitati erroneamente, secondo la reclamante, al Revelli Ivano. Non vi è pertanto esplicita richiesta di essere ascoltati così come stabilito dall’art. 30.5 C.G.S. Quanto alla sanzione la stessa risulta congrua rispetto all’indecoroso comportamento tenuto dal calciatore che risulta aver reiteratamente scalciato e colpito con manate sulla schiena la terna arbitrale: e ciò risulta inconfutabilmente dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto che fanno piena prova. Nè dagli atti risultano elementi certi di segno contrario o diversi. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. PRO DRONERO di Dronero (Cuneo) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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