COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 7 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società SATURNIO VALSALICE avverso al provvedimento disciplinare adottato in esito alla gara VOLVERA – SATURNIO VALSALICE (Campionato Seconda Categoria girone L gara del 20 marzo 2005)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 7 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società SATURNIO VALSALICE avverso al provvedimento disciplinare adottato in esito alla gara VOLVERA – SATURNIO VALSALICE (Campionato Seconda Categoria girone L gara del 20 marzo 2005) PREMESSO CHE - la Società SATURNIO VALSALICE ha presentato, a mezzo reclamo in data 26 Marzo 2005, ricorso avverso a uno dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in esito alla gara VOLVERA – SATURNIO VALSALICE gara del 20 Marzo 2005 e pubblicati sul C.U n. 32 del 24 Marzo 2005, segnatamente chiedendo la revisione della squalifica (4 giornate) comminata al proprio tesserato Scorzoni Diego. - nel proprio ricorso la SATURNIO VALSALICE contesta decisamente la circostanza per cui il giocatore Scorzoni abbia colpito al volto con una borraccia uno degli avversari così come indicato nella decisione contestata del Giudice Sportivo ove tale episodio è menzionato come origine di una piccola rissa. In realtà le circostanze negate nel ricorso sono positivamente affermate nel referto arbitrale in cui il direttore di gara identifica con chiarezza il comportamento del giocatore Scorzoni. Tuttavia è doveroso osservare come le circostanze riportate nel referto arbitrale non siano state perfettamente considerate dalla decisione del Giudice Sportivo. Infatti nel referto l’arbitro dà conto di una piccola rissa nel corso della quale si è verificato il comportamento sanzionato. Quindi questo non è stato – come indicato nella decisione del Giudice Sportivo - l’origine della rissa, ma una conseguenza della stessa. In sostanza dal referto arbitrale viene presentata una situazione di concitazione in cui il giocatore Scorzoni ha certamente posto in essere un atto censurabile che tuttavia deve essere ricondotto a tale particolare condizione e che, per quanto scorretto, viene indicato dall’arbitro come più scomposto che scorretto. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso presentato dalla Società SATURNIO VALSALICE e in particolare riduce di due giornate (da quattro a due) la squalifica irrogata al giocatore Scorzoni Diego. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, stante il parziale accoglimento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it