COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 7 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo dell’U.S. CAMBIASCA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 24/03/2005 sul Comunicato Ufficiale n. 31, del Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola, in ordine alla gara CAMBIASCA – ACLI BOLZANO del 20/03/05, valida per il Campionato di Terza categoria, girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36
del 7 Aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo dell’U.S. CAMBIASCA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 24/03/2005 sul Comunicato Ufficiale n. 31, del Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola, in ordine alla gara CAMBIASCA - ACLI BOLZANO del 20/03/05, valida per il Campionato di Terza categoria, girone A
A seguito della gara indicata all’oggetto l’U.S. CAMBIASCA ricorreva alla Commissione Disciplinare, per ottenere la riduzione della squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice sportivo al proprio giocatore e tesserato ARCOLE Adriano, per aver colpito violentemente, a gioco fermo, con un pugno un giocatore avversario.
Dalla lettura del referto arbitrale emerge che al 48° del secondo tempo, a gioco fermo, un giocatore del CAMBIASCA scivolato a terra veniva colpito volontariamente con un forte calcio dal n. 13 dell’ACLI BOLZANO - BARATELLA Gianluca - e che tale gesto provocava la reazione del giocatore n. 10 del CAMBIASCA - ARCOLE Adriano - che colpiva con un pugno al BARATELLA avviando con lo stesso una colluttazione.
In conseguenza di quanto sopra l’arbitro provvedeva puntualmente ad espellere entrambi i giocatori dal terreno di gioco.
La Società ricorrente, pur stigmatizzando e non negando il comportamento del proprio tesserato, ritiene la squalifica per quattro turni inflitta al proprio giocatore iniqua, se paragonata a quella per soli due turni inflitta al giocatore della squadra avversaria, chiedendone la riduzione.
Il reclamo non può essere accolto.
Invero, pur dovendo convenire con il ricorrente in merito alla irragionevolezza della sproporzione tra la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore BARATELLA Gianluca dell’ACLI BOLZANO e quella inflitta all’ARCOLE, ciò non toglie che quella inflitta a quest’ultimo sia del tutto proporzionata rispetto all’accaduto.
Nel caso di specie, quindi, non essendo nella potestà di questa Commissione aggravare in misura proporzionale la sanzione eccessivamente lieve inflitta al BARATELLA dal Giudice Sportivo, l’eventuale riduzione della squalifica nei confronti del giocatore della Società ricorrente, lungi dal garantire una equità di giudizio, finirebbe per svuotare di contenuto la sanzione disciplinare nei confronti dello stesso, generando una disparità di trattamento rispetto al trattamento sanzionatorio applicato in passato analoghe circostanze.
Tutto ciò premesso,
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso proposto dalla Società CAMBIASCA, confermando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e disponendo l’addebito sul conto della Società CAMBIASCA della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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