COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 7 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società DORMELLETTO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 35 del 2432005 del Comitato Provinciale di Novara in relazione alla gara DORMELLETTO – SIZZANO svoltasi in data 1932005, Campionato Provinciale Juniores

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 7 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società DORMELLETTO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 35 del 2432005 del Comitato Provinciale di Novara in relazione alla gara DORMELLETTO – SIZZANO svoltasi in data 1932005, Campionato Provinciale Juniores Con ricorso inviato in data 3032005 la Società DORMELLETTO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per sette gare il giocatore MONTAGONO Alessandro e ne chiede la riduzione. La Società ricorrente, pur riconoscendo il fatto addebitato al proprio tesserato nel provvedimento sanzionatorio, sostiene che la sanzione non sarebbe proporzionata alla gravità del gesto compiuto dal MONTAGONO il quale avrebbe sempre tenuto, nel corso degli anni, una condotta esemplare e sarebbe la prima volta che si rende responsabile di un episodio di questo genere. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 31 C.G.S). Nel caso di specie il rapporto del direttore di gara riferisce in modo puntuale e preciso che il MONTAGONO, in seguito all’espulsione inflittagli per grave ingiuria all’arbitro, colpiva quest’ultimo con una manata al polso procurandogli dolore. La squalifica per otto gare inflitta dal Giudice Sportivo appare pienamente congrua alla gravità della condotta attribuita al giocatore considerato che, già espulso per comportamento poco civile nei confronti del direttore di gara, lungi dal recepire il significato della sanzione, passava alle vie di fatto. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della Società DORMELLETTO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130 che non risulta versata.
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