COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 14 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società COLLERETTO GIACOSA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.32 del Comitato Provinciale di Aosta del 3.3.2005 in riferimento alla gara SETTIMO VITTONE – COLLERETTO GIACOSA del 27.2.2005 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 14 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società COLLERETTO GIACOSA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.32 del Comitato Provinciale di Aosta del 3.3.2005 in riferimento alla gara SETTIMO VITTONE – COLLERETTO GIACOSA del 27.2.2005 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone E La ricorrente, ed il suo giocatore MARENGO Marco, si lamentano della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore (squalifica sino al 27.2.2010) e ne chiedono la riduzione. All’esito di una lunga ed articolata istruttoria, nel corso della quale sono stati sentiti il Presidente della Società ricorrente, sig. Antonio VERNETTO, il giocatore MARENGO Marco, il capitano della soc. COLLERETTO, sig. PASSARIELLO Alessandro, il capitano della Soc. SETTIMO VITTONE, sig. FRANCHNO Alberto, ed il direttore di gara, sig. CONTE Jean Paul, la Commissione ritiene provati soltanto una parte dei fatti contestati al MARENGO e, peraltro, non connotati da gravità tale da giustificare la sanzione inflitta dal G.S. La corposa istruttoria si è resa necessaria alla luce della estrema gravità delle condotte contestate e della sanzione inflitta (il massimo con proposta di radiazione) ed in particolare perché ben tredici giocatori della squadra avversaria, oltre ai compagni di squadra del MARENGO (per un totale di 21 testimonianze), hanno sottoscritto una dichiarazione con la quale hanno fornito una versione dei fatti diversa da quella emergente dagli atti ufficiali di gara. Inoltre dal supplemento di rapporto non emergeva con chiarezza la dinamica dei fatti, rendendo così necessari alcuni approfondimenti. Anche per questi motivi si è deciso di sentire il direttore di gara. Occorre subito evidenziare che tutte, si badi bene tutte, le persone sentite hanno brillato per scarsa obiettività. Non è stato pertanto agevole ricostruire i fatti così come effettivamente avvenuti. Si può con tranquillità affermare che la gara in questione ha avuto un corso regolare e privo di tensioni fino al momento dei fatti avvenuti al 46° del II tempo ovvero fino alla fine. Sul punto concordano tutte le persone sentite (compreso l’arbitro). Per quali motivi, quindi, un giocatore giovane e promettente come il MARENGO, non uso a certi atteggiamenti (non risultano precedenti squalifiche di rilievo), alla fine di una partita “tranquilla” finita zero a zero tra due squadre di metà classifica, al momento dell’espulsione avesse aggredito l’arbitro e, trattenuto a stento da molti compagni (addirittura cinque secondo il supplemento di rapporto), tentasse di aggredirlo per ben due volte, minacciandolo di morte appariva francamente poco comprensibile. Due potevano essere le possibili spiegazioni: il MARENGO era improvvisamente uscito di senno; la versione dei fatti contenuta nel supplemento di rapporto, sul quale si è fondata la decisione del G.S., non era del tutto obiettiva, ma forse determinata da assenza di serenità da parte del direttore di gara. All’esito dell’istruttoria la Commissione ritiene maggiormente plausibile la seconda spiegazione. I fatti che si possono considerare provati non sono tutti quelli descritti nel supplemento e sono decisamente meno gravi. L’audizione dell’arbitro ha confermato i dubbi e le contraddizioni che già erano emersi in sede di lettura degli atti. Egli ha descritto i fatti in maniera tale da convincere questa Commissione che quanto da lui asserito fosse effettivamente dettato da scarsa serenità al momento della redazione avvenuta il giorno successivo la gara. Supplemento di rapporto ed audizione divergono in moltissimi punti: - - nel primo afferma che il MARENGO, dopo averlo colpito allo stomaco, avrebbe tentato di colpirlo nuovamente al volto con un pugno senza riuscirci grazie all’intervento di tre compagni, nell’audizione, invece, dice che dopo la prima aggressione il MARENGO è stato bloccato ed allontanato da due compagni e, dopo essersene liberato, avrebbe percorso alcuni metri per colpirlo di nuovo; - - nel primo dice di essere stato colpito allo stomaco con un pugno, in sede di audizione, invece, di essere stato colpito con tutte e due le mani alla bocca dello stomaco (mimando una spinta) e, dopo sollecitazione del rappresentante degli arbitri presente all’udienza, ricorda che le mani erano a pugno chiuso. - - nel primo sostiene di aver subito due tentativi di aggressione dopo il primo colpo, nell’audizione sarebbe solo uno; - - nel primo dice di essersi riparato dietro dei giocatori, nella seconda afferma di aver indietreggiato un poco; - - nel primo parla di “ennesimo pugno” diretto al volto, nell’audizione solo di uno; - - nel primo afferma che il MARENGO è stato trascinato negli spogliatoi dagli altri giocatori da dove continuava ad insultarlo ed a minacciarlo, nella seconda dice che il medesimo si è fermato a bordo campo; - - nel primo scrive di aver ripreso il gioco nonostante tutto senza precisare, come invece in sede di audizione, di averlo fatto solo dopo aver intimato al capitano della ricorrente che avrebbe ricominciato solo a condizione che il MARENGO fosse chiuso negli spogliatoi o fuori dall’impianto; - - nel primo afferma di aver raggiunto a fatica gli spogliatoi “scortato” dai due capitani, in sede di audizione, invece, dice di aver chiesto ai due capitani di accompagnarlo perché non si sentiva sicuro, pur riconoscendo che il pubblico era tranquillo; - - nel supplemento di rapporto afferma di aver faticato per chiudersi all’interno del suo spogliatoio e di aver chiamato immediatamente i carabinieri, in sede di audizione afferma invece di averlo raggiunto unitamente ai capitani e di aver chiamato i CC in loro presenza; - - infine, nel primo racconta di aver raggiunto la propria autovettura sotto la scorta dei CC, in sede di audizione afferma che i CC lo avrebbero invitato a fare in fretta perché avevano altro da fare, il che contrasta decisamente con il “clima di terrore” descritto dal medesimo nell’immediatezza dei fatti. Si può, quindi, affermare che i due diversi stati d’animo dell’arbitro, subito dopo i fatti e distanza di più di un mese dai medesimi, abbiano profondamente inciso sulla loro ricostruzione. Di ciò la Commissione non può non tenere conto ai fini della attendibilità del direttore di gara e della verosimiglianza di quanto dal medesimo raccontato, con conseguente ed inevitabile trasmissione degli atti alla Procura Arbitrale per quanto di competenza. E ancora. Appare poco compatibile con il susseguirsi degli accadimenti descritti dal direttore di gara, una durata dei medesimi di pochi minuti così confermata da tutte le persone sentite, compreso l’arbitro. Ne è verosimile che l’arbitro abbia notificato al MARENGO la sanzione dell’espulsione senza profferire parola alcuna, così come dal medesimo sostenuto a fronte della versione dei ricorrenti e dei testi secondo la quale egli, invece, avrebbe rivolto al giocatore la frase “adesso mi hai rotto il c…, tutta la partita, vai fuori dalle b…”. Ora se tale versione può essere il frutto di un accordo tra le parti interessate per giustificare la reazione del giocatore (peraltro non giustificabile), poco credibile è anche la versione dell’arbitro che non si limita a negare di aver detto tale frase, ma sostiene di non aver profferito parola alcuna. Pare di poter concludere che quanto sostenuto nel supplemento di rapporto, sia per la dinamica descritta, sia per la terminologia usata (“miracolosamente”, “scorta” …) sia il frutto di una errata percezione degli accadimenti che ha portato l’arbitro a sovradimensionare la gravità delle condotte contestate al MARENGO. A tale riguardo, non può passare inosservato che i due capitani hanno affermato che il sig. CONTE ha tenuto un atteggiamento da protagonista sin dall’inizio, presentandosi come arbitro di categoria superiore, e mantenendo tale atteggiamento, a dire dei medesimi, per tutto il corso della gara. Pur non potendosi escludere che tale versione sia stata concordata, essa appare confermata dal tabellino della gara relativo alle sanzioni comminate, ben otto ammonizioni ed una espulsione (!) in una partita definita “tranquilla” dallo stesso arbitro, terminata zero a zero tra due squadre di metà classifica, senza episodi particolari. Si veda inoltre che ben quattro ammonizioni sono state inflitte per proteste e la prima di queste già al 6’ del primo tempo. La reazione del giocatore e l’atteggiamento arbitrale appaiono, quindi, maggiormente compatibili con una dinamica dei fatti che ne ridimensioni la gravità. La Commissione ritiene quindi provata soltanto la prima aggressione al direttore di gara (come forte e violenta spinta a due mani), le successive ingiurie e la resistenza del MARENGO a guadagnare l’uscita dal campo. La sanzione deve, quindi, essere pertanto ridotta. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Aosta n.32 del 3.3.2005, delibera di ridurre al 30.6.2006 la sanzione della squalifica inflitta al giocatore MARENGO Marco. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Arbitrale per quanto di competenza con riferimento al comportamento dell’arbitro CONTE Jean Paul. Dispone la restituzione della tassa di reclamo già versata
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