COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 14 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dal G.S. VIGNALE CALCIO in riferimento alla gara VIGNALE – JUNIOR S. GAUDENZIO disputatasi il 25/03/2005 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 14 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dal G.S. VIGNALE CALCIO in riferimento alla gara VIGNALE – JUNIOR S. GAUDENZIO disputatasi il 25/03/2005 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone A All’esito della gara VIGNALE – JUNIOR S. GAUDENZIO, disputatasi il 25/03/2005 e terminata con il risultato finale di 2 a 1 a favore dello JUNIOR S. GAUDENZIO, il G.S. VIGNALE CALCIO proponeva reclamo redatto e spedito con raccomandata A.R. in data 1/4/2005, adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il giocatore KETATNI Rachid non regolarmente tesserato per la Società JUNIOR S. GAUDENZIO. - rilevato preliminarmente che la Società ricorrente non ha osservato l’obbligo dell’invio contestuale alla controparte di copia dei motivi sui quali si fonda il ricorso, obbligo previsto a pena di inammissibilità nel caso di gravame avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, come si evince dalla lettura dell’art. 42, n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva; - che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di € 130,00 che non risulta versata dal G.S. VIGNALE CALCIO CONFERMA il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo: VIGNALE – JUNIOR S. GAUDENZIO 1 – 2
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