COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 14 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare f) Ricorso della Società PEDANEA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 35 del 2332005 del Comitato Provinciale di Aosta in relazione alla gara ST.CHRISTOPHE – PEDANEA svoltasi in data 1932005, Campionato Provinciale Juniores

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 14 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare f) Ricorso della Società PEDANEA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 35 del 2332005 del Comitato Provinciale di Aosta in relazione alla gara ST.CHRISTOPHE - PEDANEA svoltasi in data 1932005, Campionato Provinciale Juniores Con ricorso inviato in data 3032005 la Società PEDANEA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per dieci gare il giocatore RIDOLFO Stefano e ne chiede la riduzione. La Società ricorrente, riconosce il primo fatto addebitato al proprio tesserato all’uscita dal campo ma fa rilevare che si è trattato di una semplice minaccia di dare un pugno in testa all’arbitro, proferita da una certa distanza, cui non ha fatto seguito neppure il tentativo di portarsi a distanza utile per potervi dare corso. Tale minaccia, al rientro negli spogliatoi si sarebbe trasformata in una semplice richiesta di informazioni rivolta ad un dirigente sulle conseguenze disciplinari che avrebbe avuto il medesimo gesto se fosse stato compiuto una volta tolta la maglia.. La spontanea adesione all’invito ad entrare nello spogliatoio da parte di un dirigente avrebbe suggellato la fine dell’episodio. Da quanto esposto, la Società deduce che, se il primo fatto fosse stato un effettivo tentativo di colpire il direttore di gara, quest’ultimo avrebbe preso immediatamente provvedimenti e non si sarebbe verificato il secondo episodio. Viceversa si è trattato di manifestazioni verbali non accompagnate da alcun concreto atto di realizzazione e quindi meritevoli di sanzione più contenuta. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie il rapporto del direttore di gara, è effettivamente generico in riferimento al primo fatto, laddove rileva un non ben precisato tentativo, ma riferisce in modo puntuale e preciso che il RIDOLFO, mentre il direttore di gara si accingeva ad entrare negli spogliatoi gli tirava un pugno che non andava a segno per il pronto intervento di un dirigente.. Il fatto descritto è indubbiamente qualificabile come violento e pertanto necessita di adeguata sanzione. Il referto non rileva se il giocatore, responsabile dell’increscioso episodio, indossasse ancora la maglia, tuttavia riesce difficile credere che l’intervento del dirigente tendente a farlo desistere dal suo atteggiamento si sia risolto in un “invito” ad entrare nello spogliatoio rivolto con toni gentili e preceduto da un “per favore…”. E’ viceversa verosimile che, quanto accaduto all’uscita dal campo, sia apparso semplicemente come la manifestazione di uno “spaccone” che solo i fatti successivi hanno dimostrato essere seria volontà di mettere in atto un deprecabile gesto. E’ condivisibile quanto asserito dalla Società ricorrente, ovverosia, se il primo fatto fosse apparso così concreto come si è successivamente rivelato, l’arbitro avrebbe dovuto assumere immediatamente gli opportuni provvedimenti disciplinari. Tuttavia è assai probabile che il direttore di gara, secondo buon senso, abbia optato per un’applicazione non rigorosa del regolamento perdonando quella che appariva normale acredine conseguenza della tensione agonistica. Peraltro anche i dirigenti della Società ricorrente avrebbero potuto, in quel primo frangente, rivolgere al RIDOLFO il medesimo “invito” alla calma che asseriscono avere formulato negli spogliatoi. La squalifica per dieci gare inflitta dal Giudice Sportivo si configura, quindi, non tanto come la somma di due sanzioni relative a due fatti autonomi e distinti quanto la congrua censura di una condotta minacciosa che, non repressa con tempestività, è degenerata in vera e propria violenza fisica. Il giocatore punito ha dimostrato di interpretare come paura o indifferenza un primo gesto di comprensione che gli veniva offerto e pertanto non merita ulteriore clemenza. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società PEDANEA dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130 che non risulta versata
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