COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 14 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare g) Reclamo proposto dal CRALL TT ATM SATTI in riferimento alla gara LINGOTTO – CRAL TT ATM SATTI disputatasi il 19/03/2005 nell’ambito del Campionato Amatoriale – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 14 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare g) Reclamo proposto dal CRALL TT ATM SATTI in riferimento alla gara LINGOTTO – CRAL TT ATM SATTI disputatasi il 19/03/2005 nell’ambito del Campionato Amatoriale – Girone A All’esito della gara LINGOTTO – CRAL TT ATM SATTI, disputatasi il 19/03/2005 e terminata con il punteggio di 1 a 0 a favore dell’A.C. LINGOTTO, il CRAL TT ATM SATTI proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore GIAGNONI Alessandro in posizione irregolare, in quanto lo stesso aveva disputato più di cinque gare con la prima squadra partecipante al Campionato di Seconda Categoria – Girone H, contravvenendo alle disposizioni previste dal Regolamento per l’Attività Amatori per la stagione sportiva 2004/2005. - dato atto che, con il ricorso in oggetto, il CRAL TT ATM SATTI ha dedotto l’illegittimo impiego, nella gara in questione, da parte della A.C. LINGOTTO, del calciatore GIAGNONI Alessandro ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali; - rilevato che, dall’esperito accertamento presso il Comitato Provinciale di Torino della F.I.G.C. – L.N.D., è emerso che il suddetto giocatore ha preso parte ad almeno sette gare disputate dalla A.C. LINGOTTO nel Campionato di Seconda Categoria nel periodo dal 5/12/2004 al 13/03/2005; - esaminato il Regolamento per la stagione sportiva 2004/2005, pubblicato sul C.U. N° 18 in data 25/11/2004, che alla lettera f) vieta l’impiego in incontri dell’Attività Amatori a calciatori che abbiano preso parte a più di cinque gare dell’attività ufficiale svolta, nella corrente stagione sportiva, dalla propria Società; - ritenuto, di conseguenza, che il giocatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art.12, n° 5, lett. a del Codice di Giustizia Sportiva; DELIBERA - di infliggere alla A.C. LINGOTTO la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150 (centocinquanta); - di inibire il dirigente accompagnatore della A.C. LINGOTTO Signor RUSSO Paolo fino al 30/06/2005; - di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
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