COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 21 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società F.C. SANANTONIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.37 del Comitato Provinciale di Novara del 7.4.2005 in riferimento alla gara PASTORE TERDOBBIATE – SANANTONIO del 31.3.2005 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 21 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società F.C. SANANTONIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.37 del Comitato Provinciale di Novara del 7.4.2005 in riferimento alla gara PASTORE TERDOBBIATE – SANANTONIO del 31.3.2005 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone A Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al suo dirigente LO MASTRO Domenico (squalifica fino al 9.05.2005). La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.31 lett.a1) C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. Esaminate, pertanto, le deduzioni della Società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso proposto dalla Società F.C. SANANTONIO. Pone a carico della Società F.C. SANANTONIO la tassa di reclamo pari a Euro 130 che non risulta versata.
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