COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 12 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo proposto dalla Società RIVARA in riferimento alla gara VIGLIANO – RIVARA disputatasi il 24/04/2005 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 12 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo proposto dalla Società RIVARA in riferimento alla gara VIGLIANO – RIVARA disputatasi il 24/04/2005 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone C All’esito della gara VIGLIANO – RIVARA, disputatasi il 24/04/2005 e terminata con il risultato finale di 1 a 0 a favore del F.C. VIGLIANO, la U.S. RIVARA proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore MAFFEO Corrado, nato il 27/03/1980, matricola n° 016741, nonostante risultasse squalificato, come da Comunicato Ufficiale N° 39 del 21/04/2005 del Comitato Regionale, e chiedeva l’invalidazione del risultato ottenuto sul campo. La COMMISSIONE DISCIPLINARE, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e PAVARINI Avv. Paolo, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A.: - dato atto che, con il ricorso in oggetto, la Società RIVARA ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della Società VIGLIANO, del giocatore MAFFEO Corrado perché squalificato ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali ed in particolare la vittoria a tavolino; - osservato che, dall’esame del Comunicato Ufficiale N° 39 del 21/04/2005 di questo Comitato Regionale relativo alle gare disputatesi il 17/04/2005, si evince che il calciatore MAFFEO Corrado risulta effettivamente squalificato per una gara per recidività in ammonizione; - acclarato che il suddetto calciatore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara successiva alla data del 21/04/2005, giorno di pubblicazione del provvedimento di squalifica sul Comunicato Ufficiale e, quindi, nella giornata del 24/04/2005; - ritenuto, di conseguenza, che il giocatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 12, n° 5, lett a del Codice di G.S.; DELIBERA 1) di infliggere al F.C. VIGLIANO A.S.D. la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150 (centocinquanta); 2) di squalificare il giocatore MAFFEO Corrado per una ulteriore giornata di gara; 3) di inibire il dirigente accompagnatore del VIGLIANO A.S.D. Sig. DI PAOLO Teodato fino al 31/07/2005; 4) di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla società reclamante
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