COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 12 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società STAZZANO in relazione alla gara CARROSIO – STAZZANO del 152005, Campionato di Terza Categoria girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 12 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società STAZZANO in relazione alla gara CARROSIO - STAZZANO del 152005, Campionato di Terza Categoria girone B Con ricorso inviato in data 252005 la Società STAZZANO interponeva ricorso per irregolare posizione del giocatore BIANCHI Giorgio schierato dalla Società avversaria nella gara in oggetto. Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara in quanto figurava nell’elenco dei giocatori squalificati per una gara effettiva nel C.U. n. 37 del 2842005 pag. 373 del Comitato Provinciale di Alessandria. Gli accertamenti eseguiti hanno rilevato che effettivamente il sig. BIANCHI essendo incluso nella distinta relativa alla gara in oggetto con il n.9 ha preso parte alla partita nonostante la squalifica inflittagli in precedenza. La Società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla Società avversaria che non ha fatto pervenire controdeduzioni. Alla luce di quanto esposto il ricorso in oggetto deve essere accolto e pertanto la Commissione Disciplinare DELIBERA - alla società U.S. CARROSIO viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: CARROSIO - STAZZANO 0 – 3 - al giocatore BIANCHI Giorgio viene inflitta la sanzione della SQUALIFICA per una ulteriore giornata - al dirigente accompagnatore della Società CARROSIO sig. CASSANO Fausto viene inflitta la sanzione dell’INIBIZIONE fino al 1282005; - alla società medesima viene inflitta la sanzione dell’AMMENDA per € 150. - Nulla si delibera in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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