COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 19 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo del Gruppo Sportivo VERRES avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 4/05/2005 sul Comunicato Ufficiale n. 42, del Comitato Provinciale di Aosta, in ordine alla gara BOLLENGO – VERRES del 30/04/2005, valida per il Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 19 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo del Gruppo Sportivo VERRES avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 4/05/2005 sul Comunicato Ufficiale n. 42, del Comitato Provinciale di Aosta, in ordine alla gara BOLLENGO - VERRES del 30/04/2005, valida per il Campionato Juniores Provinciale Riunione del 13/05/05. La Commissione Disciplinare, composta dai Sigg. SERVETTO Avv. Tommaso (Presidente), GIABARDO Avv. Luca (componente) e CAMPAGNA Avv. Flavio (componente), alla presenza del sig. Sergio BOCCALATTE, rappresentante A.I.A., ha deliberato quanto segue: A seguito della gara indicata all’oggetto il Gruppo Sportivo VERRES ricorreva alla Commissione Disciplinare, per ottenere l’annullamento o la riduzione della squalifica per due giornate inflitta ai giocatori BALDI Davide e SARTEUR Fabio dal Giudice sportivo, considerandoli erroneamente espulsi dal campo. Preliminarmente è bene evidenziare che siccome i due giocatori non sono stati espulsi dal campo, come si evince dal referto arbitrale, la squalifica per due turni deve essere riferita alle espressioni offensive profferite dai medesimi nei confronti dell’arbitro al termine dell’incontro, per cui l’erronea indicazione contenuta nel Comunicato Ufficiale deve essere attribuita ad un mero errore materiale, e rettificata in ossequio al presente provvedimento. Il reclamo in questione, peraltro, deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso squalifiche per due giornate le quali, ai sensi dell’art. 41, comma 3, lettera a), C.G.S. non sono impugnabili. P.Q.M. la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e dispone l’addebito della tassa di reclamo pari ad € 130,00 sul conto del Gruppo Sportivo VERRES.
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