COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 3 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società SAN GIULIANO VECCHIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.39 del Comitato Provinciale di Alessandria del 21.4.2005 in riferimento alla gara S. GIULIANO VECCHIO – GARBAGNA del 17.4.2005 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone R

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 3 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società SAN GIULIANO VECCHIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.39 del Comitato Provinciale di Alessandria del 21.4.2005 in riferimento alla gara S. GIULIANO VECCHIO – GARBAGNA del 17.4.2005 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone R La ricorrente si lamenta della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore ZUCCARO Luca (squalifica sino al 30.6.2005) e ne chiede l’annullamento. All’esito di una articolata istruttoria, nel corso della quale sono stati sentiti il presidente della Società ricorrente, sig. Bruno BRANCALEONE, i dirigenti Mauro PARODI e Giampiero ORSI, il direttore di gara, Marco DI LILLO e sono state acquisite le dichiarazioni scritte del sig. Carlo MASSOLO, addetto alla cassa in occasione della gara, e dei giocatori della Società avversaria, Luigi ORNELLI e Filippo PAPPALARDO, la Commissione ritiene che lo ZUCCARO debba andare esente da responsabilità per il fatto contestato ascrivibile ad altro tesserato ovvero ORSI Giampiero. L’istruttoria si è resa necessaria alla luce della estrema genericità del rapporto arbitrale relativamente alla dinamica del fatto. Anche per questi motivi si è deciso di sentire il direttore di gara. Occorre subito evidenziare che tutte, si badi bene tutte, le dichiarazioni testimoniali (orali e scritte) escludono la responsabilità del giocatore sanzionato. Il direttore di gara ha invece confermato il proprio rapporto e la condotta dello ZUCCARO. Ciò nonostante questa Commissione ritiene che il ricorso debba essere accolto. E’ vero che il rapporto arbitrale, a mente dell’art.31 C.G.S., fa “piena prova” dei fatti in esso descritti salvo i casi indicati dalla normativa sportiva, ma occorre chiedersi se tale principio sia insuperabile in senso assoluto. Il valore di “piena prova” conferito al rapporto dell’arbitro, indiscutibile principio del diritto sportivo, va inteso nella sua reale portata. Trattasi di principio che vincola il giudicante nella decisione di acquisire ulteriori elementi di prova, ma non anche nella loro valutazione e nella decisione finale. Il legislatore sportivo ha infatti previsto tale principio nell’art.31 lett. A, norma dedicata ai mezzi di prova nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, precisando che “i rapporti dell’arbitro […] fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione delle gare”, prevedendo, nei punti successivi, i casi in cui è consentito agli organi di giustizia sportiva avvalersi di altri mezzi di prova. Si parla di facoltà. In sintesi, tale norma sancisce che gli atti dell’arbitro (rapporto e supplemento) non necessitano di conferme (fanno piena prova) e devono essere l’unico mezzo di prova che gli organi di giustizia sportiva prendono in considerazione nelle loro decisioni salvo alcuni casi. Quelli ex legge e, come già rilevato da questa Commissione in precedenti delibere, quelli in cui lo impongano gli stessi atti arbitrali per la loro genericità, imprecisione, poca chiarezza, intrinseca contraddittorietà o contrasto. Il concetto di piena prova, quindi, rileva ai fini della acquisizione delle prove (limitandola) e non ai fini delle loro valutazione. Ove l’organo di giustizia sportiva ritenga di dover assumere altri mezzi di prova oltre agli atti dell’arbitro saranno tutti oggetto di valutazione, soggiacendo tutti in ugual misura all’inderogabile principio del “libero convincimento” di chi è chiamato a giudicare. Nel caso di specie si è già detto delle ragioni che hanno reso necessaria la acquisizione di altri mezzi di prova oltre al rapporto. Da essi è emerso senza alcun dubbio che il direttore di gara sia stato oggetto di un deplorevole ed inqualificabile lancio di sputi da parte del pubblico, ma non dal giocatore ZUCCARO, espulso per lo sputo che avrebbe lanciato all’arbitro dopo aver ricevuto l’ammonizione per un fallo di gioco. Anzitutto ciò era stato segnalato all’arbitro già nell’immediatezza dei fatti dal giocatore avversario, Luigi ORNELLI, vittima del fallo dello ZUCCARO che ha portato alla ammonizione. Egli, che poteva nutrire dell’astio nei confronti di colui che poco prima lo aveva scalciato, si prodigava invece spontaneamente presso il direttore di gara per invitarlo a revocare l’espulsione in quanto frutto di un equivoco. In secondo luogo, è stato riconosciuto, nel pubblico, tra coloro che hanno “sputato”, il sig. ORSI, il quale si è presentato spontaneamente innanzi la Commissione ed ha ammesso la propria responsabilità nella consapevolezza che il proprio ruolo in seno alla Società, dirigente, lo avrebbe portato a sanzione certa. Tutte queste circostanze sono state confermate dagli altri testi che si trovavano vicinissimi al luogo dell’evento. Infine, la versione difensiva appare alla Commissione maggiormente compatibile con la dinamica degli eventi cosi come descritta anche dall’arbitro in sede di audizione. Lo ZUCCARO commette il fallo, l’arbitro – distante - arriva trafelato (e stanco, siamo a fine gara) ed estrae il cartellino giallo, il giocatore gli gira intorno, evidentemente per mostrargli il numero ed allontanarsi, ed il pubblico inizia a protestare (ed a sputare); l’arbitro, che ha preso il taccuino in mano per annotare l’ammonizione, e quindi non sta guardando il giocatore, lo espelle - certo che lo sputo provenga dal medesimo - ed annota i due provvedimenti sul suo taccuino consecutivamente. Il direttore di gara ha espresso, in assoluta buona fede, il suo convincimento che però, nel caso di specie, questa Commissione non ritiene aderente al fatto. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.39 del 21.4.2005 del Comitato Provinciale di Alessandria, delibera di annullare la sanzione della squalifica inflitta al giocatore ZUCCARO Luca. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza relativamente alla condotta del dirigente, sig. ORSI Giampiero. Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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