COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 3 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Unione Sportiva VIGUZZOLESE avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore SELLA Gabriele della Società RONZONESE CASALE 90 in relazione alla gara RONZONESE CASALE 90 – VIGUZZOLESE del 22/05/2005 del Campionato di Promozione, Girone D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52
del 3 Giugno 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo della Unione Sportiva VIGUZZOLESE avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore SELLA Gabriele della Società RONZONESE CASALE 90 in relazione alla gara RONZONESE CASALE 90 - VIGUZZOLESE del 22/05/2005 del Campionato di Promozione, Girone D
In data 23/5/2005, a mezzo telefax, il ricorrente preannunciava “reclamo avverso omologazione risultato gara RONZONESE VIGUZZOLESE di Domenica 22 maggio”, ma i relativi motivi di reclamo pervenivano a questa Commissione Disciplinare solo in data 25/5/2005, abbondantemente oltre le ore 12,00 del secondo giorno successivo a quello di effettuazione della gara previsto dal Comunicato Ufficiale n° 32, pubblicato in data 10/03/2005, con il quale è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di calcio a 11 e di calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e delle gare di play-off e play-out 2004-2005.
Poiché dal tenore del telegramma citato il reclamo sembrava riconducibile a quelli disciplinati dall’art. 24, comma 3, C.G.S., attinenti alla regolarità dello svolgimento delle gare, il Giudice Sportivo, con il provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 26 Maggio 2005, omologava il risultato della gara evidenziando che il reclamo tempestivamente preannunciato non era pervenuto nei termini abbreviati di cui al capoverso che precede.
La decisione adottata dal Giudice Sportivo, ancorché incompetente a decidere nel caso di specie in quanto le motivazioni del reclamo hanno evidenziato che lo stesso attiene ad una irregolare posizione ai sensi dell’art. 41, comma 3, C.G.S., è sostanzialmente corretta ed il reclamo proposto dalla società VIGUZZOLESE deve essere dichiarato inammissibile in questa sede.
Peraltro, poiché alla Società ricorrente è già stata addebitata la tassa di reclamo e la doppia, ma necessaria, pronuncia non può essere ascritta ad errore della stessa, nulla si ritiene di dover disporre circa il pagamento della tassa di reclamo, che in caso contrario dovrebbe essere richiesta per la seconda volta.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e nulla dispone in merito al pagamento della tassa di reclamo.
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