COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 3 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor RICCOBENE Aldo, del sig. MONTESANO Giancarlo e della Società HM ARONA per rispondere rispettivamente delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S ed all’art. 2 comma 4 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 3 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor RICCOBENE Aldo, del sig. MONTESANO Giancarlo e della Società HM ARONA per rispondere rispettivamente delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S ed all’art. 2 comma 4 C.G.S. Il presente procedimento trae origine da una segnalazione effettuata in data 24112004 dal Presidente del Comitato Provinciale di Novara al Comitato Regionale Settore Giovanile e Scolastico in cui si comunicava che, come riportato dalla stampa locale, in data 18112004, presso lo stadio Comunale di Arona si era svolto un torneo denominato "2° Memorial Mario Margaroli" e che la G.S. HM ARONA, Società organizzatrice della manifestazione aveva omesso di richiedere le prescritte autorizzazioni agli Organi Federali competenti. Gli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini acclaravano che, effettivamente, la manifestazione aveva avuto luogo in assenza delle prescritte autorizzazioni in quanto il sig. Cuozzo, segretario della Società aveva atteso che il sig. MONTESANO, dirigente preposto all'organizzazione, gli confermasse la partecipazione delle Società invitate. Visto che la cosa avveniva quando ormai mancavano i tempi tecnici necessari al rilascio delle dette autorizzazioni, per questo motivo queste non venivano neppure richieste. In esito alle indagini la Procura Federale con atto del 2132005 deferiva avanti a questa Commissione Disciplinare il sig. RICCOBENE Aldo, Presidente della Società ed il sig. MONTESANO Giancarlo, dirigente, per rispondere delle violazioni indicate in oggetto, realizzate con la condotta sopra descritta e la società HM ARONA per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti. Nella seduta del 2052005 la Procura Federale, in persona dell’Avv. Maurizio GORIA, previa esposizione dei fatti, chiedeva che venisse dichiarata la responsabilità dei signori RICCOBENE, MONTESANO e della Società HM ARONA. Conseguentemente che venissero applicate le seguenti sanzioni: inibizione per mesi tre a carico di ognuno dei dirigenti deferiti e l’ammenda pari ad € 100 a carico della Società. Il sig. RICCOBENE riferiva di avere poca esperienza come Presidente di Società sportiva e di essersi fidato dell'operato dei propri dirigenti dichiarando di essere stato all'oscuro dell'assenza delle autorizzazioni. Il sig. MONTESANO, in quanto preposto all'organizzazione del torneo, assumeva su di sé ogni responsabilità relativamente alla mancanza delle prescritte autorizzazioni ammettendo di non aver verificato che il segretario della società presentasse le domande in tempo utile in quanto gli sembrava ovvio che, una volta decisa la data del torneo, dovesse partire immediatamente la richiesta di autorizzazione agli organi competenti. Aggiungeva, infine, che una volta appreso della mancanza delle autorizzazioni suddette, per non deludere le aspettative di un centinaio di bambini aveva ugualmente deciso di dar luogo alla manifestazione sopportandone le conseguenze. MOTIVI DELLA DECISIONE Le ammissioni di entrambi i dirigenti incolpati e l'assenza di elementi dai quali evincere malafede consentono di ritenere la condotta accertata come frutto di semplice negligenza consistita nel non verificare il puntuale adempimento degli incombenti amministrativi da parte dei preposti. Tale condotta integra una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità che comportano la scrupolosa osservanza da parte dei tesserati di tutte le norme che regolano l'attività federale. Violazione addebitabile anche alla Società a titolo di responsabilità oggettiva. Va peraltro osservato che, trattandosi di semplice negligenza realizzatasi, tra l'altro, nell'allestimento di manifestazione di indiscutibile pregio sportivo e pedagogico che ha richiesto l'adempimento di numerosissimi incombenti organizzativi, la mancata osservanza di una norma che, forse, tradisce un eccesso di burocrazia, costituisce un fatto di modestissima gravità Conseguentemente la sanzione da infliggere va limitata all'ammonizione a carico dei dirigenti incolpati ed all'ammenda pari ad Euro cento a carico della Società. P. Q. M. La Commissione Disciplinare dichiara il sig RICCOBENE Aldo ed il sig. MONTESANO Giancarlo responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto infligge a ciascuno di essi la sanzione dell'ammonizione. Dichiara altresì la società HM ARONA oggettivamente responsabile del fatto ascritto ai propri dirigenti e, per l’effetto, applica alla medesima la sanzione dell’ammenda per € 100 (cento).
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