COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 16 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.C. LESNA 2003 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 53 di codesto Comitato Regionale del 9.6.2005 in riferimento alla gara A.C. LESNA 2003 – U.S. VALDELLATORRE del 5.6.2005 valida per il Campionato di Terza Categoria (Play Off) La Società LESNA si lamenta della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore ARTUSIO Luca (squalifica sino al 31.10.2005), e ne chiede la riduzione.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54
del 16 Giugno 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società A.C. LESNA 2003 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 53 di codesto Comitato Regionale del 9.6.2005 in riferimento alla gara A.C. LESNA 2003 – U.S. VALDELLATORRE del 5.6.2005 valida per il Campionato di Terza Categoria (Play Off)
La Società LESNA si lamenta della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore ARTUSIO Luca (squalifica sino al 31.10.2005), e ne chiede la riduzione.
La ricorrente invero non contesta i fatti, ma ne propone una lettura finalizzata a ridurne la gravità.
Le condotte punite dal Giudice Sportivo non trovano totale conferma negli atti ufficiali di gara.
In particolare, il referto arbitrale, laddove parla di tentativo di aggressione da parte dell’allenatore, è estremamente generico al punto tale da non consentire di rilevare se l’ARTUSIO abbia posto in essere atti diretti in modo non equivoco a colpire il direttore di gara o si sia “limitato” ad accompagnare “fisicamente” gli insulti e le minacce rivolte al medesimo. Soltanto nel primo caso si potrebbe parlare di tentativo giuridicamente rilevante, nel secondo, infatti, ci troveremmo di fronte non ad un tentativo di aggressione, ma più semplicemente ad una modalità espressiva di natura corporea delle offese e minacce verbali.
Stando così le cose, l’insufficienza della prova imponeva, pertanto, al Giudice Sportivo di limitare la sanzione ai comportamenti accertati ovvero alle minacce ed offese.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.53 del 9.6.2005, delibera di ridurre al 15.9.2005 la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore della Società A.C. LESNA 2003, Sig. ARTUSIO Luca.
Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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