COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 16 Giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – PLAY – OFF Gara PORTACOMARO – BUTTIGLIERESE

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 16 Giugno 2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - PLAY - OFF Gara PORTACOMARO - BUTTIGLIERESE Dal rapporto arbitrale inerente alla gara in oggetto si evince che al 37' del secondo tempo in occasione della concessione di un calcio di rigore in favore della squadra PORTACOMARO, alcuni giocatori della Società BUTTIGLIERESE accerchiavano l'arbitro minacciandolo, tra questi l'arbitro riconosceva il giocatore CAMPAGNARO DANIELE (BUTTIGLIERESE) che lo offendeva e minacciava gravemente e ripetutamente, alla notifica del provvedimento dell'espulsione del suddetto CAMPAGNARO DANIELE il numero 10 della Società BUTTIGLIERESE, sig. CONTI DARIO, offendeva e minacciava gravemente l'arbitro e alla notifica della sua espulsione colpiva lo stesso con un violento pugno al volto dall'alto verso il basso tagliandogli l'arcata sopraccigliare e fortemente il naso, procurandogli una copiosa fuoriuscita di sangue da bocca, naso e sopracciglia. Vista la situazione creatasi e non essendo più in grado di continuare la gara, l'arbitro decretava la fine anticipata della stessa. In seguito l'arbitro veniva accompagnato con una autoambulanza al pronto soccorso di Asti, dove gli veniva praticata una radiografia che riscontrava una plurifrattura delle ossa nasali tali da consigliare un urgente ricovero. Nella sera stessa veniva operato in anestesia totale per un intervento di riduzione della frattura e ricostruzione del naso. Il chirurgo affermava di non poter escludere la necessità di futuri interventi estetici e chirurgici. Per i motivi sopra descritti appare evidente la responsabilità oggettiva della Società BUTTIGLIERESE in ordine alla mancata prosecuzione dell'incontro. Pertanto si delibera di: - assegnare gara persa alla Società BUTTIGLIERESE in base all'art. 12/1 del Codice di Giustizia Sportiva con il seguente risultato: PORTACOMARO - BUTTIGLIERESE 3-0 - di assumere i provvedimenti disciplinari riportati nei relativi paragrafi.
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