COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale della Società LIBARNA CALCIO ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato sig. FOSSATI Giuseppe

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale della Società LIBARNA CALCIO ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato sig. FOSSATI Giuseppe La Procura Federale ha deferito a codesta Commissione Disciplinare la Società LIBARNA CALCIO, per rispondere ai sensi dell’art. 2 coma 4 del C.G.S. della violazione attribuita al proprio tesserato sig. Fossati Giuseppe ai sensi dell’art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere nella stagione sportiva 2004/2005 svolto attività di allenatore a favore della prima squadra della Società GAVIESE e successivamente attività tecnica di allenatore e giocatore per la USD LIBARNA. All’udienza del 3.3.2006, a seguito di rituale citazione, compariva avanti la Commissione Disciplinare, composta dal Presidente Avv. Tommaso Servetto e dai componenti Avv. Paolo Bianco, Avv. Alfredo Repetti , Avv. Ezio Scaramozzino, Avv. Claudio Strata e Avv. Loris Villani, il dott. Matteo Morando, delegato dal Presidente del Libarna Avv. Ezio Ponassi. La Procura Federale, rappresentata dal sostituto procuratore avv. Canelli, concludeva richiedendo per la Società LIBARNA la sanzione dell’ammenda di Euro 2.500,00. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 13.9.2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico infliggeva al sig. Fossati Giuseppe la sanzione della squalifica fino al 31.3.2006 per avere il medesimo svolto nella stagione sportiva 2004/2005 attività di allenatore della GAVIESE e successivamente attività di giocatore-allenatore per la Società LIBARNA. Il Settore Tecnico segnalava quindi l’accaduto al Comitato Regionale Piemonte e V.A., il quale a sua volta trasmetteva la pratica all’attenzione della Procura Federale che sulla base della documentazione esaminata riteneva realizzata, con riferimento alla posizione della Società LIBARNA, la fattispecie prevista dall’art. 2 comma 4 CGS. All’udienza di discussione, il rappresentante della Società LIBARNA si richiamava al contenuto delle proprie difese scritte, sottolineando nuovamente che il sig. Fossati era stato tesserato dalla LIBARNA come giocatore e non come allenatore, anche perché tale carica era stata assunta dal sig. Claudio Pantellini, regolarmente tesserato come allenatore in epoca antecedente; il sig. Fossati era stato scelto dalla Società proprio perché, data la sua esperienza come giocatore a fine carriera, era sembrato il soggetto adatto a risolvere i problemi dello spogliatoio della società deferita. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene incontestabilmente acclarata la responsabilità della Società LIBARNA ai sensi dell’art. 2 comma 4 CGS. Il sig. Fossati, tesserato per la U.S. LIBARNA, è infatti stato ritenuto responsabile della violazione prevista dall’art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e la sanzione al medesimo comminata è da tempo coperta dal giudicato. La Società LIBARNA è chiamata a rispondere del comportamento del suo tesserato a titolo di responsabilità oggettiva, e nella presente sede non è più possibile riesaminare la posizione del sig. Fossati al fine di escludere la responsabilità della società oggi deferita, che pertanto deve ritenersi responsabile dell’operato del proprio tesserato sig. Fossati. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA - Commina alla U.S.D. LIBARNA, a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti ascritti al suo tesserato Giuseppe Fossati, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00.
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