COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare c) Deferimento da parte della Procura Federale della Società ARMENO ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio dirigente sig. PASTRELLO Bruno

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare c) Deferimento da parte della Procura Federale della Società ARMENO ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio dirigente sig. PASTRELLO Bruno La Procura Federale ha deferito a codesta Commissione Disciplinare la Società ARMENO, per rispondere ai sensi dell’art. 2 coma 4 del C.G.S. della violazione attribuita al proprio dirigente sig. Pastrello Bruno ai sensi dell’art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere nella stagione sportiva 2004/2005 svolto attività di allenatore a favore della squadra Juniores della Società MERGOZZO e successivamente di dirigente per la A.C. ARMENO. All’udienza del 3.3.2006, a seguito di rituale citazione, compariva avanti la Commissione Disciplinare, composta dal Presidente Avv. Tommaso Servetto e dai componenti Avv. Paolo Bianco, Avv. Alfredo Repetti , Avv. Ezio Scaramozzino, Avv. Claudio Strata e Avv. Loris Villani, il Presidente della Società Armeno sig. MORGANTI Carlo. La Procura Federale, rappresentata dal sostituto procuratore avv. Canelli, concludeva richiedendo per la Società Armeno la sanzione dell’ammenda di Euro 1.000,00. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 13.9.2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico infliggeva al sig. Pastrello Bruno la sanzione della squalifica fino al 31.3.2006 per avere il medesimo svolto nella stagione sportiva 2004/2005 attività di allenatore della squadra juniores della Società MERGOZZO e successivamente attività di dirigente per la Società ARMENO. Il Settore Tecnico segnalava quindi l’accaduto al Comitato Regionale Piemonte e V.A., il quale a sua volta trasmetteva la pratica all’attenzione della Procura Federale che sulla base della documentazione esaminata riteneva realizzata, con riferimento alla posizione della Società ARMENO, la fattispecie prevista dall’art. 2 comma 4 CGS. All’udienza di discussione, il presidente della Società ARMENO faceva presente che il sig. Pastrello, dopo avere cessato la propria attività di allenatore del MERGOZZO, aveva espresso il desiderio di rimanere nel mondo del calcio ed aveva manifestato la propria disponibilità a svolgere funzioni di dirigente per la società ARMENO; assunte informazioni telefoniche presso il Comitato Provinciale di Verbania che non aveva sollevato obiezioni, la Società deferita aveva quindi provveduto al tesseramento del sig. Pastrello. La difesa della Società ARMENO sottolineava la buone fede della propria assistita e ne richiedeva il proscioglimento o quantomeno il contenimento della sanzione nei minimi, a fronte della modeste condizioni economiche della stessa. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene acclarata la responsabilità della Società ARMENO ai sensi dell’art. 2 comma 4 CGS. Il sig. Pastrello, tesserato come dirigente per la U.S. Armeno, è infatti stato ritenuto responsabile della violazione prevista dall’art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e la sanzione al medesimo comminata è coperta dal giudicato. La Società ARMENO è chiamata a rispondere del comportamento del suo tesserato a titolo di responsabilità oggettiva e la mancata conoscenza delle Carte Federali non può essere addotta a giustificazione; la diversità della carica ricoperta dal sig. Pastrello per la società MERGOZZO da quella svolta nell’interesse della deferita giustifica tuttavia un contenimento della sanzione. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA - Commina alla A.C. ARMENO, a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti ascritti al suo tesserato Bruno Pastrello, la sanzione dell’ammenda di € 250,00.
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