COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società SUNESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 1622006 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara VERBANIA CALCIO – SUNESE prevista per il giorno 522006, Campionato di Eccellenza Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società SUNESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 1622006 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara VERBANIA CALCIO - SUNESE prevista per il giorno 522006, Campionato di Eccellenza Girone A Con ricorso inviato in data 1822006 la Società SUNESE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha rigettato il proprio reclamo tendente ad ottenere la vittoria a "tavolino" nella gara in oggetto disponendone la ripetizione ed insiste per l'accoglimento delle proprie richieste. La Società ricorrente sostiene che il Giudice di primo grado, pur riconoscendo che il referto arbitrale dava atto dell'impossibilità di svolgimento della gara, ha omesso di applicare la Decisione assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale nella riunione del 1762005. Copia del ricorso è stata ritualmente inviata alla Società VERBANIA CALCIO che ha inviato controdeduzioni in cui si ribadiscono gli sforzi compiuti per rendere agibile il terreno di gioco precisando che la neve cui si riferiva il referto arbitrale era quella ammassata ai bordi del campo mentre il rettangolo di gioco era parzialmente ricoperto di solo ghiaccio non rimovibile senza danneggiare il terreno. Si sostiene altresì che, nelle Carte Federali non sta scritto "da nessuna parte" che il campo debba necessariamente essere liberato dal ghiaccio. Nella seduta del 1026 il Presidente della Società SUNESE ha fatto pervenire documentazione fotografica riproducente le condizioni del campo al momento fissato per la disputa della gara. La Società VERBANIA, che aveva fatto richiesta di essere sentita, ha fatto pervenire una richiesta di rinvio adducendo, a motivo del proprio impedimento, di trovarsi in un non meglio precisato "contesto di quanto stabilito dal Tribunale di Verbania". Considerato che il richiamo appare troppo generico al fine della valutazione della legittimità dell'impedimento e che la Commissione ignora l'esistenza di qualsiasi provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria ostativo ad una presenza a Torino di rappresentanti della Società, la richiesta di rinvio viene respinta ed il reclamo può essere deciso. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va preliminarmente ricordato il tenore della Decisione assunta dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale in data 1565, pubblicata in C.U. n. 1 del 175 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta che testualmente "…fa obbligo alle Società aderenti al Campionato di Eccellenza 20052006 di rimuovere la neve caduta prima delle 72 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di campionato o di rendere disponibile un idoneo campo di gioco praticabile a tutti gli effetti, che consenta il regolare svolgimento della gara. La mancata ottemperanza a tale disposizione comporterà, necessariamente,- la punizione sportiva della perdita dell'incontro a carico del Sodalizio inadempiente." Tale decisione costituisce parte integrante del regolamento e, considerato che, come è stato accertato, nelle 72 ore antecedenti il giorno fissato per lo svolgimento della gara non vi sono state in zona ulteriori precipitazioni a carattere nevoso, deve trovare piena applicazione nel caso in esame. La Società VERBANIA ha tenuto a precisare, nelle controdeduzioni, che non di neve si trattava bensì di ghiaccio. Tuttavia è del tutto ovvio, vista la documentazione fotografica pervenuta, che la consistenza dello strato di ghiaccio altro non è se non l'esito della trasformazione della coltre nevosa che molti giorni prima si era depositata sul terreno di gioco e non è stata rimossa. Pertanto la Società padrona di casa deve essere ritenuta responsabile della violazione prevista dalla norma sopra riportata. Per questi motivi, accertata l'inadempienza alla norma regolamentare sopra indicata da parte della Società VERBANIA CALCIO, in accoglimento del ricorso, la Commissione Disciplinare APPLICA alla Società VERBANIA CALCIO la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio: VERBANIA CALCIO - SUNESE 0 - 3 Dispone la restituzione alla SUNESE della tassa di reclamo relativa al primo ricorso ove versata. Nulla dispone circa la tassa relativa al presente ricorso in quanto non versata.
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