COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società VARALPOMBIESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 39 del 232006 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara VERBANIA CALCIO – VARALPOMBIESE prevista per il giorno 1922006, Campionato di Eccellenza Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società VARALPOMBIESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 39 del 232006 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in relazione alla gara VERBANIA CALCIO - VARALPOMBIESE prevista per il giorno 1922006, Campionato di Eccellenza Girone A Con ricorso inviato in data 732006 la Società VARALPOMBIESE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo, rigettando il proprio reclamo tendente ad ottenere la vittoria a "tavolino" nella gara in oggetto, ne ha disposto la ripetizione, ed insiste per l'accoglimento delle proprie richieste. La Società ricorrente sostiene che il Giudice di primo grado, pur riconoscendo che il referto arbitrale dava atto dell'impossibilità di svolgimento della gara, ha omesso di applicare la Decisione assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale nella riunione del 1762005. Al reclamo è stata allegata documentazione fotografica in cui si rileva che una parte del terreno di gioco presenza vistose pozze d'acqua mista a neveghiaccio residui e che ai bordi del medesimo vi erano resti di neve accumulata affiancati da vaste pozzanghere. Copia del ricorso è stata ritualmente inviata alla Società VERBANIA CALCIO che non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Va preliminarmente ricordato il tenore della Decisione assunta dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale in data 1565, pubblicata in C.U. n. 1 del 175 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, di cui viene richiesta l'applicazione, che testualmente "…fa obbligo alle Società aderenti al Campionato di Eccellenza 20052006 di rimuovere la neve caduta prima delle 72 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di campionato o di rendere disponibile un idoneo campo di gioco praticabile a tutti gli effetti, che consenta il regolare svolgimento della gara. La mancata ottemperanza a tale disposizione comporterà, necessariamente,- la punizione sportiva della perdita dell'incontro a carico del Sodalizio inadempiente". Tuttavia, giova altresì ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Ora nel caso di specie non può trovare applicazione la disposizione invocata dalla società ricorrente in quanto, come riferisce il referto arbitrale, la gara in oggetto non si è potuta disputare "perché le abbondanti piogge avevano ricoperto un terzo del campo di grosse pozze d'acqua". In altre parole la mancata rimozione della neve, comunque non più presente se non in misura trascurabile come documentano le foto pervenute, non può essere considerata causa immediata e diretta della decisione assunta dal direttore di gara. Pur essendo verosimile quanto sostenuto dalla Società ricorrente e cioè che l'allagamento del campo è stato causato dallo scioglimento di neve non rimossa provocato dalla pioggia, va considerato che né la normativa in esame né altre disposizioni impongono, in presenza di campo allagato, l'indagine sulle cause. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società A.S.D. VARALPOMBIESE dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130 che non risulta versata
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