COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori BARTELLA Alessandro, CARRARA Roberto, ROSSARI Stefano, BARTELLA Ismaele, MICAI Maurizio, BONSIGNORE Natale e della Società BARENGO BOYS per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 4 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori BARTELLA Alessandro, CARRARA Roberto, ROSSARI Stefano, BARTELLA Ismaele, MICAI Maurizio, BONSIGNORE Natale e della Società BARENGO BOYS per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 4 C.G.S. Con missiva del 2075, la Società CRESSESE segnalava al Comitato F.I.G.C. Piemonte e Valle d'Aosta la presunta non autenticità delle firme apposte da taluni propri giocatori sulle rispettive richieste di svincolo ritenendole difformi da quelle apposte dai medesimi sulle richieste di tesseramento per la suddetta Società. Gli atti venivano trasmessi alla Procura Federale che provvedeva a delegare all'Ufficio Indagini lo svolgimento degli opportuni accertamenti. Nel corso dell'istruttoria i sigg.ri BARTELLA Alessandro, CARRARA Roberto, ROSSARI Stefano, BARTELLA Ismaele, MICAI Maurizio ammettevano di non aver sottoscritto le loro rispettive richieste di svincolo ma di avere delegato per iscritto a firmare in loro vece tale BONSIGNORE Natale - attualmente tesserato come dirigente per la BARENGO BOYS - essendo impossibilitati a farlo personalmente per motivi di lavoro. Il BONSIGNORE, dopo aver esibito una delega di firma recante le sottoscrizioni (autentiche) dei suddetti calciatori, ammetteva di aver personalmente contraffatto una sola delle sottoscrizioni preferendo non fare il nome degli esecutori materiali delle altre contraffazioni anche perché sua sarebbe stata l'iniziativa di chiedere la delega di firma alle persone coinvolte. In esito alle indagini, il Procuratore Federale deferiva avanti a questa Commissione Disciplinare i sig.ri BARTELLA Alessandro, CARRARA Roberto, ROSSARI Stefano, BARTELLA Ismaele, MICAI Maurizio, BONSIGNORE Natale, per rispondere della violazione in epigrafe indicata: i primi cinque per avere, in violazione dei principi di lealtà probità e correttezza in rapporti riferibili ad attività sportive, acconsentito, essendone a conoscenza,. alla falsificazione della propria firma nelle rispettive liste di svincolo; il sesto per avere, in violazione dei suddetti principi, provveduto a falsificare almeno una di dette firme. Veniva altresì citata la Società A.S.D. BARENGO BOYS per responsabilità oggettiva nei fatti dei propri tesserati. All’udienza del 1036 si presentava per la Società BARENGO BOYS il signor Andrea DONNA, dirigente munito di delega a firma del Vicepresidente. Il sig. BONSIGNORE faceva pervenire una memoria in cui precisava che all'epoca dei fatti non era dirigente della società, attualmente opera come allenatore della medesima e ribadisce l'estraneità ai fatti della BARENGO BOYS. La Procura Federale, rappresentata dall’Avv. Paolo PRONZATO, sulla base delle emergenze istruttorie, chiedeva applicarsi nei confronti dei calciatori citati la sanzione di quindici giorni di squalifica ciascuno, nei confronti del BONSIGNORE la sanzione dell'inibizione per quindici giorni e nei confronti della Società l’ammenda di € 200. Il sig. DONNA ha dichiarato che, a quanto risulta in Società, il BONSIGNORE avrebbe ammesso di aver apposto la firma di tutti i giocatori ed ha precisato che il medesimo è stato tesserato soltanto dal 2272005 quando i fatti erano già accaduti. Risulterebbe inoltre che, all'epoca dei fatti, il medesimo non fosse tesserato per alcuna Società. Infine, nessuna richiesta di chiarimenti sarebbe pervenuta dalla società CRESSESE, nel qual caso la società deferita avrebbe potuto intervenire. MOTIVI DELLA DECISIONE le dichiarazioni confessorie dei calciatori citati consentono di ritenere provata la loro responsabilità nel sottoscrivere la delega essi hanno implicitamente autorizzato il BONSIGNORE a sottoscrivere una richiesta che, riguardando il loro futuro di calciatori solo da loro personalmente avrebbe potuto essere formulata a pena di annullamento. Quanto al BONSIGNORE, ideatore del fatto e autore materiale di almeno una falsificazione, il tesseramento successivo alla condotta addebitata impedisce l'assunzione di provvedimenti sanzionatori nei suoi confronti. In altre parole la condotta addebitata è stata posta in essere da persona che al momento del fatto non era assoggettata alla normativa federale ai sensi dell'art. 1 co 1 C.G.S. Analogo discorso va fatto per la Società che non può essere chiamata a rispondere della condotta tenuta da un soggetto per essa non tesserato. E' pur vero che tutti i calciatori erano tesserati per la BARENGO BOYS al momento dei fatti ma delle condotte addebitate a costoro la Società va ritenuta vittima e non responsabile. La verifica dell'autenticità della firma non deve essere effettuata su una richiesta proveniente dal giocatore che, si deve presumere, manifesti attraverso di essa la propria volontà per il futuro. Considerata la modesta gravità dei fatti accertati, la sanzione della squalifica fino al 3032006 a carico di ciascuno dei giocatori deferiti appare idonea a stimolare maggiore attenzione in relazione al rispetto delle forme previste dall'ordinamento sportivo.. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara i sig.ri BARTELLA Alessandro, CARRARA Roberto, ROSSARI Stefano, BARTELLA Ismaele, MICAI Maurizio responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta e per l’effetto applica a ciascuno di essi la sanzione della squalifica fino al 3132006. Dichiara non luogo a provvedere nei confronti del sig. BONSIGNORE Natale. Dichiara infine la Società BARENGO BOYS esente da responsabilità per i fatti addebitati.
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