COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare b) Deferimento alla Commissione Disciplinare da parte del Procuratore Federale del Signor BIANCHI Renato per violazione dell’art. 39 comma 2 delle N.O.I.F. e dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e della Società AUDAX S. RITA FINCIMEC per violazione dell’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41
del 16 Marzo 2006
Decisione della Commissione Disciplinare
b) Deferimento alla Commissione Disciplinare da parte del Procuratore Federale del Signor BIANCHI Renato per violazione dell’art. 39 comma 2 delle N.O.I.F. e dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e della Società AUDAX S. RITA FINCIMEC per violazione dell’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva
Con atto del 10/1/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare
1. Signor BIANCHI Renato, Presidente della Società AUDAX S. RITA FINCIMEC, ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 39, comma 2 delle N.O.I.F. e dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver firmato il modulo di richiesta tesseramento per il calciatore PUGLIESE Vincenzo (minore), sottoscritto anche da entrambi i genitori esercenti la patria potestà con firme apocrife;
2. la Società AUDAX S. RITA FINCIMEC per la violazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per i comportamenti ascrivibili al proprio presidente.
In data 10/03/2006, giorno fissato per la celebrazione del procedimento, si presentava il Signor BIANCHI Renato, il quale richiamava integralmente il tenore della memoria del 13/01/2006 con la quale giustificava il proprio comportamento facendo presente che la società, nel caso si trattasse di minori, da sempre aveva affidato i cartellini agli stessi calciatori per farli firmare ai propri genitori.
Nel caso specifico, il genitore del minore PUGLIESE Vincenzo è stato sempre partecipe, in qualità di accompagnatore, all’attività della squadra nella quale militava il figlio senza mai avanzare alcun rilievo sul tesseramento dello stesso.
La memoria conclude con il rilievo che la Società non avrebbe tratto alcun vantaggio dal tesseramento plurimo del calciatore, in sostituzione del vincolo annuale.
Era presente, altresì, il sostituto Procuratore Federale, il quale chiedeva che fosse dichiarata la responsabilità di entrambi i soggetti deferiti, in ordine agli addebiti mossi, con conseguente irrogazione della sanzione della inibizione per quattro mesi al Signor BIANCHI Renato e dell’ammenda di € 300 alla Società AUDAX S. RITA FINCIMEC.
La Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, PAVARINI Avv. Paolo, CAMPAGNA Avv. Flavio, GIABARDO Avv. Luca e SCARAMOZZINO Avv. Ezio,
• considerato che, dalla accurata indagine svolta dall’Ufficio Indagini, risulta documentalmente provata la falsificazione delle firme apposte sul modulo di richiesta di tesseramento;
• rilevato che la responsabilità della suddetta falsificazione è da addebitare al Signor BIANCHI Renato, che, nella sua qualità di presidente della società, ha controfirmato il suddetto documento;
• ritenuto che, anche se appare del tutto priva di fondamento la motivazione addotta per giustificare il proprio operato, appare equo contenere in termini più modesti, rispetto alla richiesta del Procuratore Federale, l’entità delle sanzioni disciplinari, in considerazione della meritoria attività di recupero sociale posta in essere dalla società AUDAX;
DELIBERA
• di infliggere al Sig, BIANCHI Renato, riconosciuto responsabile della violazione della norma di cui all’art. 39, comma 2 delle N.O.I.F. e dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della inibizione fino al 15/05/2006;
• di irrogare alla società AUDAX S. RITA FINCIMEC, ritenuta direttamente responsabile per i comportamenti ascrivibili al proprio presidente, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., l’ammenda di € 100.
Si comunichi alla Procura Federale.
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