COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale nei confronti delle Società SALEPIOVERA, CABELLA ALTA VAL BORBERA, CASTELLAMONTE FAVRIA, CERANO CALCIO, ISSOGNE, MATHI, MOMO, VERRES

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale nei confronti delle Società SALEPIOVERA, CABELLA ALTA VAL BORBERA, CASTELLAMONTE FAVRIA, CERANO CALCIO, ISSOGNE, MATHI, MOMO, VERRES Il Presidente del Comitato Regionale deferiva le Società in epigrafe indicate a questa Commissione Disciplinare per rispondere: U.S. SALEPIOVERA, G.S. CABELLA ALTA VAL BORBERA, U.S. CASTELLAMONTE FAVRIA, A.S.D. CERANO CALCIO, U.S ISSOGNE, A.S.D. C. MATHI, A.S.D. MOMO, G.S. VERRES della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione alle disposizioni contenute nel C.U. n. 1 del 1 luglio 2005, punto 2.8, per non aver partecipato al Campionato Juniores Regionale, stagione sportiva 2005/2006; In data 17 Marzo 2006, ore 15,30, innanzi alla Commissione Disciplinare composta dall’avvocato Tommaso Servetto (Presidente), avvocato Flavio Campagna, avvocato Ezio Scramozzino, (componenti) presenziavano le Società SALEPIOVERA, CABELLA ALTA VAL BORBERA, CASTELLAMONTE FAVRIA, CERANO CALCIO, MATHI e MOMO, in persona dei loro rappresentanti. Erano invece assenti, ancorché ritualmente citate, le Società ISSOGNE e VERRES. Previa riunione di tutti i procedimenti, trattandosi di analoga violazione e per ragioni di economia processuale, si procedeva alla acquisizione degli scritti difensivi delle Società CERANO, MOMO e VERRES, ed alla audizione delle Società presenti, come da verbale in atti. Venivano, quindi, rappresentate alla Commissione le obiettive difficoltà, di natura economica e non (per i piccoli centri con poche centinaia di abitanti veniva rilevata l’assenza di adeguate “risorse umane”), che queste Società avevano incontrato nelle organizzazione di una squadra Juniores. Ciò premesso, pur prendendo atto delle ragioni difensive esposte, occorre rilevare l’estrema gravità delle violazioni contestate in quanto nello svolgimento di attività sportiva organizzata il settore giovanile deve aver un ruolo di primo piano. L’attività sportiva ha sempre occupato uno spazio importante, se non determinante, nella vita di un giovane. Insieme alla famiglia ed alla scuola, riveste un ruolo educativo fondamentale nella crescita di una persona in quanto consente al giovane il confronto con gli altri; gli insegna il rispetto per compagni ed avversari, l’osservanza delle regole: in sintesi impara ad essere “uno sportivo”. Esso va valorizzato, sostenuto e tutelato anche se ciò comporta sacrifici, economici e non, per le Società. D’altra parte le disposizioni in parola consentono alle Società che non ne abbiano le potenzialità di essere autorizzate dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ad un diversa composizione dell’organico per i campionati giovanili. Cosa che nei casi di specie non è avvenuta. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, tutte le Società incolpate devono essere ritenute responsabili delle condotte ascritte, anche se con alcuni distinguo sotto il profilo sanzionatorio. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di infliggere: - alla società U.S. SALEPIOVERA l’ammenda di Euro 3600 (tremilaseicento), in quanto iscritta al Campionato di Eccellenza; - alle società G.S. CABELLA ALTA VAL BORBERA, U.S. CASTELLAMONTE FAVRIA, A.S.D. CERANO CALCIO, A.S.D. C. MATHI, A.S.D. MOMO, G.S. VERRES l’ammenda di Euro 2800 (duemilaottocento), in quanto iscritte al Campionato di Promozione; - alla società U.S ISSOGNE l’ammenda di euro 3000 (tremila), in quanto, pur essendo iscritta al Campionato di Promozione, è alla seconda infrazione.
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