COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor CARADONNA Emanuele e della Società E. CASTIGLIANO per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 3 commi 1, 4 e 3 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor CARADONNA Emanuele e della Società E. CASTIGLIANO per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 3 commi 1, 4 e 3 comma 2 C.G.S. Con atto di deferimento del 1812006 la Procura Federale citava avanti a questa Commissione il sig. CARADONNA Emanuele e la Società E. CASTIGLIANO per avere, il primo in qualità di Presidente della Società medesima, espresso, con dichiarazioni apparse sul giornale “LA SESIA” del 1052005, giudizi e rilievi lesivi della reputazione di vari soggetti operanti nell'ambito dell’Organizzazione Federale, la Società quale diretta responsabile della violazione commessa dal proprio Presidente. In particolare veniva contestato al CARADONNA il tenore delle seguenti frasi attribuite al tesserato nell'articolo sopra indicato: " … ormai siamo spacciati …Tutto ciò è dipeso per demerito nostro per il 30 per cento e per il restante 70 per cento è colpa degli arbitri"…" mi riferisco alla partita persa il 1 maggio sul campo dell'Alicese per 3-1. Ci è stata negata una vittoria a tavolino da parte del Giudice Sportivo perché l'arbitro Faiola di Vercelli nel suo rapporto…" Non vorrei che il rapporto dell'arbitro Faiola fosse stato compilato in maniera poco corretta….Dico di più, qualche dirigente arbitrale non si è comportato onestamente in quella circostanza".. "L'altro ieri in occasione della gara casalinga persa contro l'Olimpia Novara, il sig. Mazzeo non ci ha concesso tre rigori evidentissimi. Adesso ho dei grandi dubbi sulla buona fede degli arbitri". All’udienza del giorno 1736 compariva il Presidente deferito. Il Procuratore Federale, previo riepilogo dei passi rilevanti dell'articolo allegato all'atto di deferimento e constatato che le dichiarazioni non sono state in alcun modo smentite, chiedeva applicarsi la sanzione dell’inibizione per mesi tre a carico del Presidente e dell'ammenda di € 200 a carico della Società. Il sig. CARADONNA ammetteva di aver ecceduto nelle esternazioni che erano avvenute in seguito ad una serie di episodi sfavorevoli che erano stati vissuti in Società come veri e propri torti. Il Presidente della Società ha altresì ammesso di non aver mai smentito quelle dichiarazioni in quanto, per consuetudine maturata negli ambienti della politica, non riteneva potessero essere di portata tale da costituire un illecito ed ha infine concluso impegnandosi a comportarsi in futuro in modo più corretto. MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di enunciare i motivi che fanno ritenere pienamente provata la responsabilità del CARADONNA, pare opportuno riportare per intero il testo della norma violata al fine di sgombrare il campo da taluni equivoci in cui è sembrato incorrere il tesserato deferito. L’art. 3 comma 1 recita: “Ai soggetti dell’Ordinamento Federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell’ambito federale". L'art. 3 comma 4 precisa: " La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone". Ora, il tenore letterale della norma chiarisce in modo inequivocabile che a poco rileva se il CARADONNA abbia pronunciato le frasi sopra riportate nel corso di una vera e propria intervista ovvero siano state colte mentre venivano pronunciate in presenza di più persone. Invece rileva che il Presidente del CASTIGLIANO non si sia mai attivato per smentire o precisare che quelle frasi non potevano essergli attribuite e, omettendo ciò, ha implicitamente ammesso di averle egli stesso pronunciate in un contesto pubblico. Peraltro all'udienza avanti a queste Commissione il sig. CARADONNA ha correttamente riconosciuto che quelle frasi riflettevano il suo pensiero all'epoca dei fatti e che si trattava di "esternazioni". La valenza offensiva nei confronti dei due arbitri chiamati in causa, del sistema arbitrale nel suo complesso e più in generale dell'Organizzazione federale è di tutta evidenza nelle espressioni contestate posto che si arriva a metterne in dubbio la buona fede e la correttezza. Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene il sig. CARADONNA Emanuele responsabile dell’illecito disciplinare contestato, valutata la potenzialità lesiva della credibilità e del decoro dell’Organizzazione federale delle frasi sopra riportate, considerato il tardivo ma, pur sempre apprezzabile, ravvedimento, pare equa la sanzione dell’inibizione fino al 3042006 a carico del responsabile e dell'ammenda per € 200 a carico della società CASTIGLIANO. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara il sig. CARADONNA Emanuele responsabile delle violazioni ascritte e per l’effetto inibisce il medesimo a ricoprire incarichi sportivi fino al 3042006. Dichiara altresì la Società E. CASTIGLIANO responsabile della violazione ad essa ascritta e per l'effetto applica nei confronti della medesima la sanzione dell'ammenda per € 200.
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