COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare Reclamo della Società PRAIA avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore NEGOITA SORIN JULIAN, della Società PRALORMO incontrata in data 19/03/2006 nell’ambito del Campionato di 3^ categoria (girone A) organizzato dal Comitato Provinciale di Asti

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare Reclamo della Società PRAIA avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore NEGOITA SORIN JULIAN, della Società PRALORMO incontrata in data 19/03/2006 nell’ambito del Campionato di 3^ categoria (girone A) organizzato dal Comitato Provinciale di Asti A seguito della gara indicata in oggetto la Società sportiva U.S. PRAIA ricorreva alla Commissione Disciplinare, richiedendo una verifica della presunta irregolare posizione del giocatore indicato in intestazione. Valutata la tempestività e l’ammissibilità del reclamo, questa Commissione ritiene che lo stesso debba essere accolto. Dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti, infatti, è emerso che il giocatore citato non risulta tesserato per nessuna Società e che, quindi, il suo impiego non è consentito ai sensi dell’art. 34 del regolamento L.N.D.. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo in oggetto e per gli effetti dispone: - di omologare la gara disputata in data 19/03/2006 con il seguente risultato: PRAIA - PRALORMO 3 - 0 - di applicare alla società PRALORMO l’ammenda di € 150,00 - di squalificare il dirigente accompagnatore dell’U.S. PRALORMO, sig. ROMANO FOGLI sino a tutto il 18/06/2006, nulla disponendo nei confronti del sig. NEGOITA SORIN JULIAN che non risulta tesserato per alcuna Società calcistica aderente alla Federazione. In seguito all’accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dal ricorrente.
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