COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare Reclamo della Società REAL LEINI’ 2005 in relazione alla gara SAN CARLO CANAVESE – REAL LEINI’ del 12/03/2006 – Terza categoria – Girone A – Comitato Locale di Ivrea

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare Reclamo della Società REAL LEINI’ 2005 in relazione alla gara SAN CARLO CANAVESE – REAL LEINI’ del 12/03/2006 – Terza categoria - Girone A – Comitato Locale di Ivrea Con ricorso tempestivamente inviato e ritualmente notificato alla controparte, la Società A.S.D. REAL LEINI’ lamenta l’irregolare posizione del giocatore Giuliani Giorgio, schierato dalla Società avversaria nella gara in oggetto se pur squalificato per una giornata come da Comunicato Ufficiale del Comitato Locale di Ivrea del 09/03/06 (sanzione inflitta a seguito di espulsione dal campo). Il reclamo deve ritenersi infondato. Gli accertamenti eseguiti, infatti, hanno consentito di accertare come il giocatore Giuliani Giorgio avesse già scontato il turno di squalifica nell’incontro ufficiale svoltosi in data 09/03/06 tra il Castiglione ed il San Carlo Canavese, gara in cui il giocatore Giuliani non era stato inserito in distinta. Trattandosi di squalifica conseguente ad espulsione la stessa andava correttamente scontata a prescindere dalla pubblicazione del comunicato. Alla luce di quanto esposto la posizione del giocatore Giuliani nella gara del 12/03/2006 deve intendersi regolare e, pertanto, la Commissione Disciplinare delibera di r e s p i n g e r e il reclamo in oggetto, addebitando la tassa di reclamo che non risulta versata.
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