COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 6 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla Società PORTACOMARO in riferimento alla gara REAL BALDICHIERI – PORTACOMARO disputatasi il 19/03/2006 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 6 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla Società PORTACOMARO in riferimento alla gara REAL BALDICHIERI – PORTACOMARO disputatasi il 19/03/2006 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria All’esito della gara del Campionato di Seconda Categoria REAL BALDICHIERI – PORTACOMARO, disputatasi il 19/03/2006, la A.C. PORTACOMARO proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato i calciatori PARRETTA Mauro Flavio e GUIDA Giuseppe in posizione irregolare, in quanto, il primo non regolarmente tesserato, il secondo perché squalificato. Precisa la Società reclamante che il giocatore GUIDA Giuseppe, a seguito della gara di Campionato disputata il 5/03/2006, veniva squalificato per due giornate, come riportato sul C.U. N° 35 del Comitato Provinciale di Asti del 9/03/2006. La prima giornata di squalifica è stata scontata il Mercoledì 15/03/06, in quanto la gara MONTEMAGNO – BALDICHIERI, che si sarebbe dovuta disputare il 12/03/2006, non era stata effettuata per eccessiva ventilazione, mentre la seconda giornata di squalifica avrebbe dovuto essere scontata la domenica 19/03/06, proprio in occasione della gara REAL BALDICHIERI – PORTACOMARO. La COMMISSIONE DISCIPLINARE, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e PAVARINI Avv. Paolo, alla presenza del Sig. BERTOLDO Alberto, rappresentante dell’ A.I.A. : • • dato atto che, con il ricorso in oggetto, la A.C. PORTACOMARO ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte del REAL BALDICHIERI, dei calciatori PARRETTA Mauro Flavio, perché non regolarmente tesserato, e GUIDA Giuseppe, squalificato, ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali; • • osservato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C. – L.D., è emerso che il giocatore PARRETTA Mauro Flavio, nato il 13/11/78, risulta regolarmente tesserato per il F.C. REAL BALDICHIERI dal 4/2/2006 e, pertanto, risulta infondato il motivo di doglianza proposto a tale riguardo dalla Società reclamante; • • rilevato che dall’esame del C.U. N° 35 del Comitato Provinciale di ASTI del 9/3/2006 il calciatore GUIDA Giuseppe, non espulso dal campo, effettivamente risulta squalificato per due giornate; • • esaminato il C.U. N° 36 del 16/03/2006 dal quale si evince che la gara MONTEMAGNO - REAL BALDICHIERI del 12/03/2006 non è stata disputata perchè rinviata dal direttore di gara, mentre, dall’esame della distinta dei giocatori esibita per la gara REAL BALDICHIERI- CELLE del 15/03/2006 il GUIDA Giuseppe non è stato indicato in quanto scontava la prima giornata di squalifica; • • ritenuto, di conseguenza che il giocatore GUIDA Giuseppe avrebbe dovuto scontare la seconda giornata di squalifica proprio in occasione della gara REAL BALDICHIERI - PORTACOMARO del 19/03/2006 e, quindi, è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 12, n° 5, lett. a del Codice di G.S.; DELIBERA 1. 1. di infliggere alla Società REAL BALDICHIERI la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150; 2. 2. di squalificare il giocatore GUIDA Giuseppe per una ulteriore giornata di gara; 3. 3. di inibire il dirigente accompagnatore della Società REAL BALDICHIERI, Signor MIGLIARINA Andrea, fino al 30/06/2006; 4. 4. di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
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