COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Società VDA AOSTA SARRE S.R.L. da parte del Presidente del Comitato Regionale F.I.G.C. – L.N.D., per rispondere della violazione dell’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Società VDA AOSTA SARRE S.R.L. da parte del Presidente del Comitato Regionale F.I.G.C. - L.N.D., per rispondere della violazione dell’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. Nel C.U n. 79 del 28/12/05 venivano pubblicate le decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei confronti della Società VDA AOSTA SARRE S.R.L., con le quali venivano accolti i reclami proposti dai Sigg. GIOVANNI PIREDDA, ENRICO PAGGIO e LUCA DE FRAIA, rivolti a ottenere il pagamento della parte residua del compenso da loro pattuito con la Società de qua per la stagione sportiva 2004/2005. Decorsi inutilmente per la Società citata i termini per ottemperare a quanto disposto con le delibere suddette, il Presidente del Comitato Regionale F.I.G.C. - L.N.D. deferiva la Società a questa Commissione Disciplinare, per violazione dell’art. 94 ter N.O.I.F. e per l’applicazione della sanzione previste dall’art. 7, comma 6 bis del C.G.S.. Pur essendo direttamente riconducibile ad accordi economici intercorsi tra le parti nella stagione sportiva 2004/2005, la violazione contestata nel presente deferimento riguarda il mancato rispetto delle decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici in data 28 dicembre 2005, per cui è corretta l’individuazione di questo Giudice come organo disciplinare competente a decidere, in quanto in questa stagione sportiva la Società VDA AOSTA SARRE S.R.L. milita in un campionato soggetto alla giurisdizione di questa Commissione Disciplinare. La Società VDA AOSTA SARRE S.R.L. veniva quindi regolarmente citata per la sessione fissata in data odierna (7/4/06) avanti questa Commissione, con invito trasmesso a mezzo raccomandata A/R ricevuto in data 18/03/06, ma nonostante la convocazione nessun dirigente della società citata ha preso parte all’odierna sessione o fatto pervenire, nei giorni immediatamente precedenti, controdeduzioni o memorie difensive. Rilevato che dalla documentazione pervenuta a questa Commissione Disciplinare appare pienamente provata la violazione dell’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. da parte della società VDA AOSTA SARRE S.R.L., P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara la Società VDA AOSTA SARRE S.R.L. responsabile della violazione ascrittagli e per l’effetto: visto l’art. 7, comma 6 bis, C.G.S. - infligge alla stessa la sanzione della penalizzazione di sei punti in classifica da applicarsi nella Stagione Sportiva in corso; visto l’art. 7, comma 7, C.G.S.: - applica al Sig. AMATO Giuseppe, in qualità di Presidente della Società VDA AOSTA SARRE S.R.L., la sanzione dell’inibizione a tutto il 15 Aprile 2007.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it