COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare l) Ricorso della Società CASTAGNOLE L. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.36 del Comitato Provinciale di Asti del 16.3.2006 in riferimento alla gara SPORTING ASTI – CASTAGNOLE L. del 26 Febbraio 2006 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare l) Ricorso della Società CASTAGNOLE L. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.36 del Comitato Provinciale di Asti del 16.3.2006 in riferimento alla gara SPORTING ASTI – CASTAGNOLE L. del 26 Febbraio 2006 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone B La ricorrente si lamenta della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al suo giocatore VICARI Daniele (squalifica sino al 30.6.2007), e ne chiede la riduzione. Effettivamente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare eccessiva rispetto alla gravità del fatto di cui il VICARI si sarebbe reso responsabile. L’arbitro nel suo rapporto riferisce di essere stato “colpito violentemente da dietro su un polpaccio”. Non può ovviamente descrivere la dinamica del fatto lesivo, non avendolo visto. Sappiamo soltanto che lo ha percepito come violento senza peraltro riportare, fortunatamente, alcuna conseguenza lesiva. Poco è dato sapere anche sulla volontarietà del gesto e sul fatto che il destinatario del colpo fosse nelle intenzioni dell’agente proprio il direttore di gara: il fatto è infatti avvenuto in un concitato dopo gara e non si può escludere che sia il frutto di un gesto scomposto. Alla luce delle considerazioni sopra esposte la sanzione comminata al VICARI appare eccessiva e deve essere ridotta. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 36 del Comitato Provinciale di Asti del 16.3.2006, delibera di ridurre al 30.9.2006 la sanzione inflitta al giocatore VICARI Daniele. Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo.
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