COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare m) Ricorso della Società STELLA MARIS in relazione alla gara CENTRO STORICO – STELLA MARIS del 1732006, Campionato di Terza Categoria girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare m) Ricorso della Società STELLA MARIS in relazione alla gara CENTRO STORICO - STELLA MARIS del 1732006, Campionato di Terza Categoria girone C Con ricorso inviato in data 2032006 la Società STELLA MARIS interponeva ricorso per irregolare posizione del giocatore MARENGO Alessandro schierato dalla società avversaria nella gara in oggetto. Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara in quanto espulso nella partita relativa al turno precedente di campionato che il CENTRO STORICO aveva disputato contro la S. MARGHERITA. Ora, dagli atti di gara risulta che il sig. MARENGO, essendo incluso nella distinta relativa alla gara in oggetto con il n.10, ha preso parte alla partita. Il calciatore medesimo effettivamente figura nell’elenco dei giocatori espulsi dal campo nelle gare del 1036; elenco incluso nel C.U. n. 40 del 2332006 pag. 1153-1154 del Comitato Provinciale di Cuneo laddove viene, oltretutto, sanzionato con la squalifica per due gare e pertanto non poteva partecipare alla partita indicata in oggetto in quanto immediatamente successiva a quella in cui era stato espulso La società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla Società avversaria che non ha fatto pervenire controdeduzioni. Alla luce di quanto esposto il ricorso in oggetto deve essere accolto e pertanto la Commissione Disciplinare emette la seguente DELIBERA alla Società U.S. CENTRO STORICO viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: CENTRO STORICO - STELLA MARIS 0 – 3 - al giocatore MARENGO Alessandro viene inflitta la sanzione della SQUALIFICA per una ulteriore giornata; - al dirigente accompagnatore della società. CENTRO STORICO sig. BUA Franco viene inflitta la sanzione dell’INIBIZIONE fino al 3066; - alla Società medesima viene inflitta la sanzione dell’AMMENDA per € 150; Nulla si delibera in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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