COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare c) Reclamo del FELIZZANO avverso decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara FELIZZANO – GAVIESE del 12.3.2006 valida per il Campionato di Promozione Girone D pubblicata sul c.u. n. 42 del 23.3.2006

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare c) Reclamo del FELIZZANO avverso decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara FELIZZANO – GAVIESE del 12.3.2006 valida per il Campionato di Promozione Girone D pubblicata sul c.u. n. 42 del 23.3.2006 La C.D., rappresentata dai signori avvocati: Tommaso Servetto, Ezio Scaramozzino, Loris Villani, Paolo Pavarini, Luca Giabardo e Claudio Strata e con la presenza del rappresentante dell’Associazione Arbitri delibera quanto segue: Con il reclamo in oggetto la Società FELIZZANO censura la decisione del G.S. che ha applicato la penalizzazione di tre punti alla medesima Società in conseguenza dei fatti avvenuti durante la gara indicata in epigrafe. In particolare, il portiere della GAVIESE era stato colpito al volto dalla recinzione metallica che separa il terreno di gioco dal pubblico a seguito delle spinte impresse sulla rete stessa da un gruppo di tifosi nel momento in cui si accingeva a raccogliere il pallone finito a fondo campo. Il Giudice Sportivo, in ossequio al disposto dell’art. 12 C.G.S., non poteva applicare la perdita della gara al FELIZZANO – come richiesto dalla GAVIESE - perché non è stato impedito il regolare svolgimento della gara (ART. 12 comma 1 prima parte); né vi erano i presupposti per applicare la perdita della gara per altri motivi. L’ipotesi rimessa al giudizio dell’Autorità Sportiva era da inquadrare nel caso delle situazioni imputabili a sostenitori che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico della società avversaria, situazioni per le quali non può più essere assegnata la sanzione della perdita della gara disputata. I fatti verificatisi sul campo sono poi oggetto di una diversa valutazione da parte del G.S. posto che l’ultima parte del comma 1 dell’art. 12 C.G.S. prevede che la società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara” salvo che il fatto sia di particolare tenuità: in questo caso il Giudice può comminare una sanzione meno grave (quelle indicate nel successivo art. 13 lett. B), C), D) ed E). Nel caso di specie ai sostenitori viene addebitato il fatto di aver spinto la rete all’indirizzo del portiere della GAVIESE. I rappresentanti del FELIZZANO si sono difesi rappresentando (con dichiarazione scritta e certificati medici) alla C.D. in primo luogo che il giocatore Matteo ZALLIO era presente a bordo campo con le stampelle e che certamente nessuno era presente con spranghe di ferro (quindi travisate verosimilmente dal direttore di gara). Hanno poi sostenuto che il “clima” della partita era effettivamente molto caldo e sottolineato di non aver compreso il perché il portiere della Gaviese si sia avvicinato così tanto proprio alla rete ove si trovavano i sostenitori avversari, mettendo quindi in dubbio il comportamento stesso del portiere; il quale poi si è comunque rialzato da solo ed una volta medicato al pronto soccorso avrebbe riportato una ferita lieve al labbro, segno che il colpo inferto con la rete metallica stessa fosse lieve. I ricorrenti hanno quindi chiesto di eliminare la penalizzazione dei 3 punti e di ridurre la pena pecuniaria: nel corso dell’audizione hanno insistito per l’accoglimento della sola sanzione della penalizzazione dei 3 punti La C.D. ritiene di dover accogliere in parte il ricorso: quanto verificatosi nel corso della gara può infatti essere certamente inquadrato nell’ipotesi leive delineata dalla norma sopra ricordata. P.Q.M. Accoglie il ricorso e elimina la penalizzazione di 3 punti prevista dal Giudice Sportivo. Nulla dispone sul resto confermando la decisione quanto alla pena pecuniaria. Dispone infine la restituzione della tassa di reclamo allegata allo stesso.
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