COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società CARRARA ’90 in relazione alla gara CARRARA ’90 – POZZOMAINA del 1932006, Campionato di Prima Categoria girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società CARRARA '90 in relazione alla gara CARRARA '90 - POZZOMAINA del 1932006, Campionato di Prima Categoria girone D Con ricorso inviato in data 2532005 la Società CARRARA '90 interponeva ricorso per irregolare posizione del giocatore NISTICO' Fabio schierato dalla società avversaria nella gara in oggetto. Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara in quanto risultava essere stato squalificato come allenatore fino al 2736 nel C.U. n. 31 del 932006 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta Settore giovanile e scolastico. Gli accertamenti eseguiti hanno rilevato che effettivamente il sig. NISTICO' essendo incluso nella distinta relativa alla gara in oggetto con il n.9 ha preso parte alla partita nonostante la squalifica inflittagli in precedenza. La Società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla società avversaria che ha fatto pervenire controdeduzioni in cui si sostiene che il ricorso in oggetto è stato rivolto al Giudice Sportivo e pertanto andava inteso come reclamo avverso la regolarità della gara con conseguente mancato adempimento dell'onere del preannuncio entro le 24 ore successive alla gara. Viceversa, ove ritenuto reclamo per irregolare posizione del giocatore sarebbe stato comunque inammissibile ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S. in quanto non inviato al Giudice Competente. La società controdeducente chiedeva altresì di essere sentita, cosa che avveniva nella seduta del 746, nel corso della quale il Vice-Presidente del POZZOMAINA, oltre a illustrare le argomentazioni di cui sopra, sosteneva che la squalifica era stata scontata dal NISTIC0' come allenatore nel campionato organizzato dal Settore Giovanile e scolastico nel quale era stata comminata. Le argomentazioni proposte a sostegno del rigetto del ricorso redatto dal CARRARA '90 non convincono: L'atto pervenuto è senza ombra di dubbio un reclamo per irregolare posizione di un calciatore, inviato, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal C.G.S., all'indirizzo ove hanno sede gli Organi della Giustizia Sportiva. E' pur vero che è rivolto al Giudice Sportivo e non alla Commissione Disciplinare ma, come ha più volte ribadito la C.A.F., essendo lo smaltimento della posta un mero fatto organizzativo interno all'Ufficio, l'onere di trasmissione all'Organo competente per la decisione, previsto a pena di inammissibilità del reclamo dall'art.29 commi 5 e 9 C.G.S., va ritenuto puntualmente adempiuto da parte della società ricorrente Quanto alla pretesa espiazione della squalifica da parte del NISTICO' come allenatore nel campionato "Allievi" è sufficiente ricordare che l'art. 17 comma 8 recita: " I dirigenti, i soci di associazione, i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa…". La squalifica inflitta al NISTICO', prevista fino al 2736, era appunto "a termine" e pertanto deve essere applicata la norma citata. Alla luce di quanto esposto il ricorso in oggetto deve essere accolto e pertanto la Commissione Disciplinare DELIBERA come segue: - - alla Società POZZOMAINA viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: - - - - CARRARA '90 - POZZOMAINA 3 - 0 - - al giocatore NISTICO' Fabio viene inflitta l'ulteriore sanzione dell'INIBIZIONE fino al 2842006 - - al dirigente accompagnatore della Società POZZOMAINA sig. ONORATI Rocco viene inflitta la sanzione dell’INIBIZIONE fino al 1376; - - alla società medesima viene inflitta la sanzione dell’AMMENDA per € 150; - - Nulla si delibera in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it