COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare f) Ricorso della Società PERTUSA BIGLIERI in relazione alla gara POZZOMAINA – PERTUSA BIGLIERI del 1232006, Campionato di Prima Categoria Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare f) Ricorso della Società PERTUSA BIGLIERI in relazione alla gara POZZOMAINA - PERTUSA BIGLIERI del 1232006, Campionato di Prima Categoria Girone D Con ricorso inviato in data 2532006 la Società PERTUSA BIGLIERI interpone reclamo per irregolare posizione del giocatore NISTICO' Fabio schierato dalla squadra avversaria nella gara in oggetto. Tuttavia l’esame nel merito è precluso in ragione della mancata osservanza, da parte della Società ricorrente, del termine di sette giorni dallo svolgimento della gara previsto dall’art. 42 comma 3 C.G.S per la proposizione dei reclami avverso la posizione dei tesserati che vi hanno preso parte. Tuttavia, considerato il disposto dell'art. 42 comma 7, l'accertamento della effettiva partecipazione del giocatore schierato nella gara in oggetto con il n. 9 nonostante l'esistenza di un provvedimento di inibizione nei suoi confronti (cfr delibera relativa alla gara CARRARA '90 - POZZOMAINA) comporta l'applicazione di provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto e la società PERTUSA BIGLIERI tenuta al pagamento della relativa tassa pari ad € 130 che non risulta versata. Visto l'art. 42 comma 7 C.G.S. e visto il disposto della delibera relativa alla gara CARRARA '90 - POZZOMAINA inclusa nel presente comunicato DELIBERA quanto segue: - - al tesserato NISTICO' Fabio viene inflitta la sanzione dell'inibizione per ulteriori giorni quindici a decorrere dal 2846 e pertanto fino al 1356 - - al dirigente accompagnatore della società POZZOMAINA sig. ONORATI Rocco viene inflitta la sanzione dell'inibizione per ulteriori mesi tre a decorrere dal 1376 e pertanto fino al 13106. - - alla società medesima viene inflitta la sanzione dell'AMMENDA per € 150.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it