COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare g) Reclamo della Società BIBIANA relativo alla gara del 15/3/2006 POL. BIBIANA – SAVIGLIANO 81 valida per il Campionato di Seconda categoria – Girone M di Cuneo
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45
del 13 Aprile 2006
Decisione della Commissione Disciplinare
g) Reclamo della Società BIBIANA relativo alla gara del 15/3/2006 POL. BIBIANA – SAVIGLIANO 81 valida per il Campionato di Seconda categoria – Girone M di Cuneo
la Società dopo aver preannunciato alla Commissione Disciplinare la volontà di proporre il reclamo avverso la regolarità della partita in oggetto non ha presentato il reclamo e pertanto deve essere addebitata la tassa secondo il disposto dell’art. 29 comma 8 del C.G.S.
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