COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società VALSESSERA per irregolare posizione del giocatore Pillon Davide schierato dalla Società PRATESE nella gara PRATESE – VALSESSERA del 23.03.2006 valevole per il Campionato di Prima categoria – girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società VALSESSERA per irregolare posizione del giocatore Pillon Davide schierato dalla Società PRATESE nella gara PRATESE – VALSESSERA del 23.03.2006 valevole per il Campionato di Prima categoria - girone A Con riferimento al ricorso suindicato la cui delibera è stata pubblicata sul comunicato ufficiale n. 44 del 6/04/2006 ad integrazione della medesima la Commissione Disciplinare omologa il risultato acquisito sul campo e pertanto PRATESE – VALSESSERA 3-2 b) Reclamo della Società CASTELLAMONTE FAVRIA in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore TRIUMBARI Emilio schierato nella gara REAL CANAVESE – CASTELLAMONTE FAVRIA del 26.3.2006 valida per il Campionato di Promozione – Girone B Il reclamo in oggetto, con il quale la Società U.S. CASTELLAMONTE FAVRIA lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società FCD REAL CANAVESE del giocatore TRIUMBARI Emilio in quanto tesserato come “giovane” e non autorizzato a partecipare a gare agonistiche deve essere accolto. E’, infatti, vero che alla gara in questione ha partecipato il giocatore TRIUMBARI Emilio, nato il 13.6.1989 e, quindi, sedicenne al momento del suo impiego. E’ pur vero che, a seguito delle produzioni documentali della società REAL CANAVESE in sede di controdeduzioni, risulta che, prima della gara in questione, il TRIUMBARI era stato dichiarato idoneo all’attività agonistica con certificazione della S.S.N. Reg. Piemonte in data 2.3.2006 ed in possesso della maturità psico-fisica per partecipare alle attività agonistiche della L.N.D. come da certificato medico del dott. Teresio Comerro del 6.3.06, ma tale documentazione non è stata inviata al Comitato Regionale. La norma di cui all’art.34, comma 3, N.O.I.F. subordina l’autorizzazione alla partecipazione ad attività agonistiche del giocatore alla presentazione della documentazione medica di cui sopra (art. 34, comma 3, lett. a) e b), N.O.I.F.) Questa Commissione ritiene (v. delibera 17.2.2006 reclamo Corneliano) che tale disposizione disciplini il meccanismo dell’autorizzazione semplificata ovvero tacita (istituto mutuato dal diritto amministrativo) in coerenza con l’ordinamento amministrativo ordinario tendente ad una sempre maggiore semplificazione delle procedure autorizzatorie, limitando il ruolo della autorità amministrativa preposta al rilascio della autorizzazione (nel caso di specie il Comitato Regionale) a quello di mero verificatore della sussistenza delle condizioni per il rilascio, soprattutto nei casi ove le decisioni della amministrazione non presentano apprezzabili margini di discrezionalità. L’art.34 N.O.I.F. tutela la crescita psico-fisica del “giovane” sportivo che non deve essere sottoposto a momenti agonistici “innaturali”: ecco la ragione della necessità del conforto medico scientifico sottratto alla discrezionalità amministrativa. La discrezionalità del Comitato Regionale è, quindi, limitata dalla oggettiva insindacabilità della documentazione medica richiesta dalla norma. Infatti, non essendo previsto che il Comitato Regionale possa disporre una visita medica di riscontro, il suo compito non può che limitarsi alla mera verifica della completezza della documentazione presentata e della rispondenza del contenuto alle condizioni imposte dalla norma. La norma in parola, pertanto, non impone il rilascio espresso di un provvedimento autorizzatorio: l’autorizzazione deve ritenersi tacita all’esito della presentazione della documentazione medica richiesta, salvo che il Comitato Regionale non ne rilevi con espresso provvedimento la irregolarità. L’invio della documentazione è pero adempimento necessario perché si possa instaurare il meccanismo della autorizzazione semplificata/tacita. Infatti, la mancata presentazione della documentazione impedisce al Comitato Regionale la verifica della sua completezza e regolarità ed il possesso dei requisiti, ancorhè successivamente documentato, non assume alcuna rilevanza. Nel caso che qui ci occupa la documentazione medica (pur idonea e sufficiente) non è stata inviata al Comitato Regionale del Piemonte e l’impiego del giocatore TRIUMBARI Emilio deve considerarsi illegittimo. Pertanto, in ossequio al disposto di cui all’art.34 comma 3 N.O.I.F., deve essere irrogata nei confronti della società di appartenenza la sanzione richiesta dalla ricorrente ovvero la perdita della gara ai sensi dell’art.12, comma 5, C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il ricorso presentato dalla Società CASTELLAMONTE FAVRIA. la Commissione Disciplinare, a) ai sensi dell’art.12 comma 5 lett.a) del C.G.S. infligge alla Società REAL CANAVESE la sanzione della PERDITA DELLA GARA con il seguente punteggio REAL CANAVESE – CASTELLAMONTE FAVRIA 0-3 nonché l’ammenda di Euro 155 (centocinquantacinque); b) infligge la squalifica per una giornata al giocatore TRIUMBARI Emilio; c) inibisce il dirigente accompagnatore IOSSA Vincenzo sino al 20.5.2006. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.
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