COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 27 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare c) Reclamo della Società AMENO avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore Angelo TARTARI della Società PRO VIGEZZO incontrata in data 2/04/2006 nell’ambito del Campionato di Seconda categoria, Girone A, organizzato dal Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 27 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare c) Reclamo della Società AMENO avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore Angelo TARTARI della Società PRO VIGEZZO incontrata in data 2/04/2006 nell’ambito del Campionato di Seconda categoria, Girone A, organizzato dal Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola In seguito alla disputa della gara indicata in oggetto, la Società A.S. AMENO proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare per la posizione irregolare del giocatore Angelo TARTARI della Società PRO VIGEZZO che a sua volta formulava delle contro deduzioni, richiedendo di essere sentita nella persona del proprio Presidente. Dalla disamina dei documenti allegati al reclamo e alle contro deduzioni, nonché dalle dichiarazioni rese dal Presidente della Società PRO VIGEZZO - Sig. Guido BONZANI - avanti questa Commissione Disciplinare in occasione della sessione odierna, sono emerse le seguenti circostanze di fatto: 1) il giocatore Angelo TARTARI venne squalificato per un turno, per recidiva in ammonizione IV infrazione, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 36 del 30 marzo 2006; 2) il suddetto Comunicato venne preventivamente diffuso a mezzo internet già in data 29 marzo 2006; 3) il giocatore Angelo TARTARI non è stato schierato in occasione della gara di recupero PRO VIGEZZO - CRODO disputata in data 30 marzo 2006, alle ore 20,30. 4) il reclamo formulato dalla Società AMENO, ancorché indirizzato alla Commissione Disciplinare, è stato erroneamente spedito in Via Di Dio, 50, sede del Comitato Provinciale VERBANO-CUSIO-OSSOLA. Pur condividendo il “merito” dei rilievi formulati dalla Società opponente, laddove afferma di avere “di fatto” rispettato il termine di cui all’art. 17, comma 2, C.G.S., il combinato disposto della norma testè citata e l’art. 13 delle N.O.I.F. impongono l’accoglimento del reclamo indicato in oggetto. La questione ermeneutica sottesa al caso in esame riguarda la corretta individuazione del momento esatto da cui decorre il termine indicato dall’art. 17, comma 2, C.G.S., in forza del quale la squalifica inflitta ad un giocatore deve essere scontata: “Omissis...a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art. 41, comma 2, del presente Codice”. Secondo l’interpretazione costantemente fornita da questa Commissione Disciplinare, conforme al dettato dell’art. 13, comma 1, delle N.O.I.F. (“Pubblicazione delle decisioni”), il termine in esame decorre, in ogni caso, dall’affissione del Comunicato Ufficiale negli “albi istituiti presso le rispettive sedi”, ovvero nella data indicata in epigrafe e in calce al Comunicato stesso. Pur dovendo conformarsi al disposto normativo contenuto nell’articolo da ultimo citato, ritiene questa Commissione Disciplinare che tale disposizione non appaia più del tutto rispondente alle attuali modalità di divulgazione delle notizie pubblicate sui Comunicati Ufficiali che, con l’evoluzione degli strumenti tecnici di propalazione degli stessi, l’avvento di internet e la diffusione capillare dei computer presso tutte le società, è divenuta assai più rapida e puntuale di un tempo, relegando la “pubblicità” attraverso l’affissione all’albo presso la sede del Comitato ad un mero atto formale, privo di effettiva valenza pratica. Invero, con la locuzione “pubblicazione del Comunicato ufficiale” deve intendersi il momento a partire dal quale l’atto è di fatto conoscibile da parte della generalità dei suoi destinatari, sicché qualora la propalazione (e conseguente conoscibilità) dello stesso a mezzo internet preceda di un giorno la formale pubblicazione del documento come nel caso in esame, si pone in concreto il problema di individuare quale sia il momento “più corretto”, da cui far decorrere il termine di un giorno previsto dall’art. 17, comma 2, C.G.S.. Poiché la ratio del termine di un giorno stabilito dall’art. 17 cit. è quella di consentire alle Società e ai giocatori destinatari del provvedimento disciplinare di prendere conoscenza in tempo utile della squalifica, consentendo al contempo agli avversari di verificare il rispetto della sanzione, la possibilità di qualsivoglia incertezza sul punto è potenzialmente foriera di equivoci, soprattutto a causa dell’attuale articolazione dei calendari di alcuni Campionati di calcio, che prevedono la disputa di anticipi, posticipi e, spesso, recuperi. Proprio la mancanza di contestualità tra il momento di conoscibilità dei Comunicati Ufficiali attraverso la divulgazione in internet e la formale “pubblicazione” degli stessi secondo le modalità indicate dall’art. 13 delle N.O.I.F., pertanto, è destinata a provocare l’incertezza citata. Attraverso siffatta discutibile prassi, generatrice di inevitabile confusione, si legittima in concreto i destinatari dei provvedimenti disciplinari ad ottemperare al provvedimento disciplinare entro un termine diverso da quello di un giorno dalla potenziale conoscibilità (attraverso internet) dello stesso, con conseguenze purtroppo negative nei confronti delle Società diligenti come il PRO VIGEZZO che, come è avvenuto nel caso in esame, avendo appreso il 29/03/06 a mezzo internet della squalifica del proprio tesserato, erroneamente hanno ritenuto di non schierarlo il giorno successivo per disputare l’incontro con il CRODO. Proprio al fine di evitare i suddetti equivoci, dunque, sarebbe opportuno un intervento da parte degli Organi Federali competenti, diretto ad aggiornare le disposizioni normative citate in conformità con la prassi abitualmente seguita di divulgare, attraverso internet, i Comunicati Ufficiali con un giorno di anticipo rispetto a quello di formale “pubblicazione” degli stessi, mediante affissione presso le sedi dei Comitati. Da ultimo, per quanto riguarda l’erroneo invio del reclamo in esame presso la sede del Comitato Provinciale, anziché presso quella del Comitato Regionale, si richiama l’orientamento espresso sul punto dalla C.A.F., secondo la quale siffatte evenienze costituirebbero mere irregolarità del reclamo non idonee a determinarne l’inammissibilità. Tutto ciò premesso, P.Q.M. la Commissione Disciplinare, ritenuto fondato il ricorso presentato dalla Società AMENO in relazione alla posizione irregolare del giocatore Angelo TARTARI in occasione della gara PRO VIGEZZO - AMENO disputata il 2/04/06, delibera di: - - omologare la gara di cui all’oggetto con il presente risultato: PRO VIGEZZO - AMENO 0-3 - squalificare il signor Angelo TARTARI per un’ulteriore gara; - inibire sino al 1/07/2006 il sig. BONZANI GUIDO, Presidente e dirigente accompagnatore del PRO VIGEZZO; - infliggere l’ammenda di € 180 alla Società PRO VIGEZZO. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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