COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 27 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società RIVA in relazione alla posizione irregolare del calciatore GUIDA Giuseppe schierato dalla società REAL BALDICHIERI nella gara del 02/04/06 – Campionato di Seconda categoria – GIRONE P

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 27 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società RIVA in relazione alla posizione irregolare del calciatore GUIDA Giuseppe schierato dalla società REAL BALDICHIERI nella gara del 02/04/06 - Campionato di Seconda categoria – GIRONE P Con ricorso inviato in data 05 aprile 2006 la Società RIVA ha interposto reclamo lamentando la irregolare posizione del giocatore GUIDA Giuseppe, in quanto lo stesso sarebbe stato schierato, nella gara in oggetto, dalla squadra avversaria, la società REAL BALDICHIERI, in costanza di squalifica. Il ricorso è stato tempestivamente proposto e ritualmente notificato alla controparte che non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. Dall’esame della documentazione ufficiale si evince la fondatezza del ricorso in oggetto, in quanto il calciatore GUIDA Giuseppe, squalificato per due giornate ai sensi del C.U. n. 35 del Comitato Provinciale di Asti pubblicato in data 09/03/06, risulta aver scontato soltanto una delle due giornate comminategli, disputando, pertanto, la gara in oggetto ancora in costanza di squalifica. In particolare, si è accertato che il tesserato Guida Giuseppe, successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non è stato inserito nelle distinte relative a due gare ufficiali, quella del 12/03 tra MONTEMAGNO e REAL BALDICHIERI e quella del 15/03 tra REAL BALDICHIERI e CELLE GENERAL, partecipando poi a tutte le gare successive. Occorre però sottolineare come la gara del 12/03 non si sia in realtà disputata causa vento e che, pertanto, la stessa non possa considerarsi influente ai fini dell’espiazione della sanzione disciplinare. All’esito del predetto accertamento, la Commissione Disciplinare delibera, pertanto, di infliggere alla Società REAL BALDICHIERI la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato REAL BALDICHIERI – RIVA 0 – 3 Delibera, inoltre: - la squalifica per una ulteriore giornata del calciatore Guida Giuseppe; - l’inibizione fino al 24 luglio 2006 del dirigente accompagnatore sig. Andrea Migliarina; - - l’ammenda a carico della Società REAL BALDICHIERI di euro 180,00 Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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