COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 04 Maggio 2006 Decisione della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dall’A.S. VAL TIGLIONE SPORT avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara VAL TIGLIONE SPORT – MOMBERCELLI disputatasi il 29/03/2006 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone B. (ERRATA CORRIGE su C.U. N° 40 del 13/04/2006 del Comitato Provinciale di Asti)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 04 Maggio 2006 Decisione della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dall’A.S. VAL TIGLIONE SPORT avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara VAL TIGLIONE SPORT - MOMBERCELLI disputatasi il 29/03/2006 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone B. (ERRATA CORRIGE su C.U. N° 40 del 13/04/2006 del Comitato Provinciale di Asti) Con il reclamo in oggetto, l’A.S. VAL TIGLIONE SPORT contesta la squalifica fino al 30/06/2007 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore CALDELARA Fabio, riportata dalla ERRATA CORRIGE inserita nel C.U. N° 40 del 13/04/2006 del Comitato Provinciale di Asti, mediante la quale si provvedeva a rettificare il nominativo del calciatore AMBROGIO Davide, erroneamente indicato dall’Arbitro, a causa di uno scambio di persona, con quello appunto del CALDELARA Fabio, quale destinatario del provvedimento di squalifica. L’A.S. VAL TIGLIONE SPORT chiede una riduzione della squalifica, ritenendo la stessa sproporzionata all’entità del comportamento del tesserato, in considerazione della mancanza di danni fisici e materiali riportati dall’Arbitro ed avuto riguardo alla non più verde età del calciatore che, stante la lunga squalifica, sarebbe costretto ad interrompere la propria carriera. Come scusante dello scorretto comportamento del proprio tesserato, la Società riferisce che il medesimo, pur di presenziare alla gara, aveva lasciato a casa febbricitante la propria figlia di pochissimi mesi. Le motivazioni addotte non possono in alcun modo sminuire la portata dei reiterati comportamenti messi in atto dal calciatore CALDELARA, il quale, in due distinte occasioni, provvedeva a stringere energicamente l’orecchio sinistro del Direttore di gara e, dopo la notifica del provvedimento di espulsione diretta, sistematosi vicino agli spogliatoi, minacciava ed insultava ripetutamente lo stesso. Gli episodi sopra riportati, evidenziati dall’Arbitro nel proprio puntuale e circostanziato rapporto di gara, in considerazione della loro particolare gravità, rendono incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, composta dagli Avvocati SERVETTO Tommaso, Presidente, PAVARINI Paolo, VILLANI Loris e SCARAMOZZINO Ezio, alla presenza del Signor BERTOLDO Alberto, rappresentante dell’ A.I.A., RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla Società VAL TIGLIONE SPORT perché non versata; CONFERMA la squalifica fino al 30/06/2007 inflitta al giocatore CALDELARA Fabio.
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