COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 04 Maggio 2006 Decisione della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società MOVIL in riferimento alla regolarità della posizione di due giocatori schierati nella gara MONTECRESTESE – MOVIL del 9.4.2006 valida per il Campionato Juniores Provinciale – Girone A organizzato dal Comitato Provinciale di V.C.O.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50
del 04 Maggio 2006
Decisione della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della Società MOVIL in riferimento alla regolarità della posizione di due giocatori schierati nella gara MONTECRESTESE – MOVIL del 9.4.2006 valida per il Campionato Juniores Provinciale – Girone A organizzato dal Comitato Provinciale di V.C.O.
La società MOVIL lamenta l’illegittimo impiego da parte della società MONTECRESTESE nella gara in questione di due “illustri sconosciuti” entrati nel secondo tempo, senza peraltro nemmeno indicare i nominativi (ancorché ricavabili dagli atti di gara) ovvero le ragioni per le quali il fatto che siano sconosciuti alla ricorrente sarebbe motivo di reclamo.
Il ricorso, peraltro, deve essere dichiarato inammissibile.
Infatti, giusta la Comunicazione della F.I.G.C.- L.N.D. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39 di codesto Comitato Regionale del 2.3.2006, i reclami alla Commissione Disciplinare, relativi alla ultime quattro gare dei Campionati Regionali e Provinciali, devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara.
Tale disposizione deve trovare applicazione nel caso di specie in quanto la gara MONTECRESTESE – MOVIL del 9.4.2006 rientra nelle ultime quattro del campionato di pertinenza.
Il reclamo in oggetto è stato spedito in data 15.4.2006 e pervenuto il 18.4.2006 e, quindi, in ogni caso oltre il termine sopra indicato.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare,
dichiara inammissibile il ricorso.
Pone a carico della società MOVIL la tassa di reclamo pari a € 130 che non risulta versata.
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