COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 11Maggio 2006 Decisione della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società BUTTIGLIERESE in relazione alla gara REAL BALDICHIERI – BUTTIGLIERESE del 234 6, Campionato di Seconda Categoria Girone P, Comitato Provinciale di Asti
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53
del 11Maggio 2006
Decisione della Commissione Disciplinare
a) Ricorso della Società BUTTIGLIERESE in relazione alla gara REAL BALDICHIERI - BUTTIGLIERESE del 234 6, Campionato di Seconda Categoria Girone P, Comitato Provinciale di Asti
Con ricorso inviato in data 2842006 la Società BUTTIGLIERESE interponeva ricorso per irregolare posizione del giocatore GUIDA Giuseppe schierato dalla Società avversaria nella gara in oggetto.
L’esame del merito dell’impugnazione è, tuttavia, precluso in ragione della delibera del Presidente Federale concernente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali della L.N.D. inclusa in C.U. n. 39 del 232006 punto 1.1 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta.
Detta delibera prevede che i “reclami alla Commissione Disciplinare a norma dell’art. 42 comma 3 C.G.S. dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte…”.
Nel caso di specie, rilevato che la gara in oggetto era valida per il terzultimo turno del relativo Campionato e che il presente reclamo è pervenuto in data 252006, ben oltre il termine sopra indicato, l’impugnazione della Società BUTTIGLIERESE deve essere ritenuta inammissibile.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara
INAMMISSIBILE
il ricorso della A.S.D. BUTTIGLIERESE nonché la Società medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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