COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 11Maggio 2006 Decisione della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società PIOSSASCO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n.38 del 274 6 del Comitato Provinciale di Torino in relazione alla gara PIOSSASCO – SAN GIUSEPPE RIVA del 2342006, Campionato di III Categoria Girone C
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53
del 11Maggio 2006
Decisione della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della Società PIOSSASCO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n.38 del 274 6 del Comitato Provinciale di Torino in relazione alla gara PIOSSASCO - SAN GIUSEPPE RIVA del 2342006, Campionato di III Categoria Girone C
Con ricorso inviato in data 2942006 la Società A.S.D. PIOSSASCO interponeva ricorso avverso decisione del Giudice Sportivo in oggetto indicata che infliggeva alla società ricorrente le sanzioni della perdita della gara e dell'ammenda di € 50 e chiede la convalida del risultato ottenuto sul campo e la revoca della sanzione pecuniaria.
Tuttavia l’esame nel merito è precluso in riferimento ad entrambe le richieste formulate nel reclamo.
Per quanto concerne la prima domanda in ragione della mancata allegazione, al ricorso, della ricevuta della raccomandata contenente la copia del medesimo, da inviarsi obbligatoriamente alla controparte "nei casi in cui il gravame verta su fatti o circostanze che possano comportare una modifica del risultato conseguito", come previsto dall’art. 42 comma. 6 C.G.S.
In riferimento alla seconda richiesta, l'art. 41 comma 3 lett. d) C.G.S. dichiara espressamente come non impugnabili in alcuna sede "i provvedimenti pecuniari non superiori ad € 50 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria…".
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo in oggetto e la società PIOSSASCO tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130 che non risulta versata.
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