COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 6 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor Giuseppe Maurizio Aversa Presidente della Società REAL OXILIA DEVILS, del signor Alberto Gambardella, Consigliere della Società, nonché della Società REAL OXILIA DEVILS per rispondere rispettivamente i primi due della violazione di cui agli art. 3 comma 1 e art. 1 comma 1 C.G.S. e la Società REAL OXILIA DEVILS della violazione di cui all’art. 2 commi 3 e 4 per responsabilità diretta e oggettiva

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 6 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor Giuseppe Maurizio Aversa Presidente della Società REAL OXILIA DEVILS, del signor Alberto Gambardella, Consigliere della Società, nonché della Società REAL OXILIA DEVILS per rispondere rispettivamente i primi due della violazione di cui agli art. 3 comma 1 e art. 1 comma 1 C.G.S. e la Società REAL OXILIA DEVILS della violazione di cui all’art. 2 commi 3 e 4 per responsabilità diretta e oggettiva Con atto del 25/7/2005 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il signor Giuseppe Maurizio AVERSA Presidente della Società REAL OXILIA DEVILS, il signor Alberto GAMBARDELLA, Consigliere della Società REAL OXILIA DEVILS e la Società REAL OXILIA DEVILS per rispondere dei seguenti capi di incolpazione: - - il signor Giuseppe Maurizio AVERSA, Presidente della Società REAL OXILIA DEVILS della violazione di cui agli artt. 3, comma 1 (dichiarazioni lesive della reputazione di altre persone e organismi federali) e dell’art. 1 comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e il signor Alberto GARBARDELLA, Consigliere della Società REAL OXILIA DEVILS e nell’occasione dirigente accompagnatore della squadra della violazione dell’art. 1 del C.G.S., descritti nella parte motiva e precisamente: “rilevato sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, che alla gara REAL OXILIA DEVILS – LESNA 2003 del Campionato di Terza categoria svoltosi a Torino il 27/2/2005 hanno preso parte, nella fila del REAL OXILIA DEVILS, n. 3 calciatori, peraltro a tutt’oggi non identificati, in posizione irregolare (a tal fine la Procura Federale si ripromette di chiedere le necessarie notizie anagrafiche ai deferiti in occasione del dibattimento), essendo state apposte sulle tessere federali dei tesserati EVANGELISTA Antonio, GARRUSO Pompeo e BERETTA Fabio, foto non corrispondenti a quelle dei legittimi titolari, tessere falsificate e consegnate all’arbitro dell’incontro unitamente alla distinta di gara certificata dal signor GAMBARDELLA Alberto, Consigliere della Società REAL OXILIA DEVILS e nell’occasione dirigente accompagnatore della squadra; -rilevato, inoltre, che il signor AVERSA Giuseppe Maurizio, Presidente Società REAL OXILIA DEVILS, convocato dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini prima telefonicamente lo insultava con espressioni particolarmente sgradevoli quali “di voi non mi frega un cazzo” e “volete dei soldi?” aggiungendo altre espressioni lesive del decoro di Organi Federali e successivamente presentandosi di persona alla convocazione continuava ad inveire contro il Presidente del Comitato Provinciale signor VINCIGUERRA”; - - la società REAL OXILIA DEVILS della violazione di cui all’art. 2, commi 3 e 4, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio Presidente e al proprio tesserato. Nella seduta del 30/9/2005, avanti alla Commissione Disciplinare composta da Avv. Tommaso Servetto (Presidente), Avv. Loris Villani, Avv. Ezio Scaramozzino e Avv. Flavio Campagna (componenti), alla presenza del Sostituto Procuratore Federale Avv. Maurizio Goria sono comparsi i signori Giuseppe Maurizio AVERSA ed il signor Alberto GAMBARDELLA i quali ammettevano i fatti a loro contestati evidenziando una buona fede di fondo essendo la loro squadra ultima in classifica nel campionato di appartenenza ed avendo difficoltà per completare l’organico. In particolare il signor AVERSA in ordine ai fatti di scorrettezza nei confronti dell’Ufficio Indagini li riferiva a momenti di nervosismo. La Procura Federale formulava la richiesta di inibizione per anni 1 nei confronti del signor GARBARDELLA e mesi 6 nei confronti del signor AVERSA nonché la penalizzazione della Società REAL OXILIA DEVILS di 3 punti da scontarsi nel campionato attualmente in corso. La Commissione Disciplinare rilevato che i fatti contestati ai due Dirigenti della Società sono di indubbia gravità ma che comunque non hanno avuto incidenza alcuna sia sull’esito della gara, comunque persa dal REAL OXILIA DEVILS, sia sulla regolarità del campionato ritiene di applicare le seguenti sanzioni: inibizione dei signori Maurizio Giuseppe AVERSA e Alberto GARBARDELLA a tutto il 31/3/2006; ammenda alla società REAL OXILIA DEVILS di € 150,00.
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