COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 13 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare Ricorso della CANALE 2000 CALCIO in relazione alla gara CAMERANESE – CANALE 2000 del 18 settembre 2005 (Campionato 2° categoria Girone O)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 13 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare Ricorso della CANALE 2000 CALCIO in relazione alla gara CAMERANESE – CANALE 2000 del 18 settembre 2005 (Campionato 2° categoria Girone O) PREMESSO CHE - - con reclamo presentato a mezzo lettera raccomandata in data 19 settembre 2005 – inviata in copia anche alla Società CAMERANESE - la CANALE 2000 CALCIO ha contestato la regolarità della gara svoltasi in data 18 settembre 2005 tra CAMERANESE e CANALE 2000. in particolare CANALE 2000 contesta la partecipazione alla gara in questione del giocatore Fresia Pietro, che CANALE 2000 avrebbe schierato nonostante il fatto che il medesimo non avesse scontato la squalifica inflittagli nella precedente stagione; - - in effetti dalla documentazione esaminata il calciatore Fresia Pietro risulta essere stato squalificato per una gara effettiva per recidiva in ammonizione in esito all’ultima gara del Campionato 2004-2005. Dagli accertamenti eseguiti emerge altresì che la gara in relazione alla quale era stata comminata la squalifica è stata effettivamente l’ultima partita disputata e il calciatore Fresia Pietro risulta effettivamente inserito nella distinta della gara del 18 settembre 2005 (prima giornata del campionato 2005-2006); - - il ricorso della CANALE 2000 CALCIO è stato inoltrato nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva con copia indirizzata, a mezzo raccomandata, alla Società CAMERANESE; - - nel caso in esame appare quindi confermato che effettivamente il calciatore Fresia Pietro abbia preso parte alla gara CAMERANESE CANALE 2000 in costanza di squalifica; - - Per questi motivi la Commissione Disciplinare, ACCOGLIE il reclamo presentato dalla CANALE 2000 CALCIO in relazione alla gara CAMERANESE – CANALE 2000 CALCIO del 18 settembre 2005 e per l’effetto dispone l’irrogazione della sanzione sportiva di gara persa a carico della CAMERANESE con il risultato CAMERANESE – CANALE 2000 CALCIO 0-3 commina altresì una ulteriore giornata di squalifica a carico del calciatore Fresia Pietro nonché la squalifica sino a tutto il 31 dicembre 2005 a carico del signor Mauro Beltramo, dirigente accompagnatore della CAMERANESE e l’ammenda di Euro 180 a carico della CAMERANESE. Nulla dispone in ordine alla tassa non versata all’atto del reclamo.
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