COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 13 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare d) Reclamo proposto dalla Società AMBROSIANA CALCIO in riferimento alla gara AMBROSIANA CALCIO – COSTRUENDO disputatasi il 25/09/2005 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 13 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare d) Reclamo proposto dalla Società AMBROSIANA CALCIO in riferimento alla gara AMBROSIANA CALCIO – COSTRUENDO disputatasi il 25/09/2005 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone B All’esito della gara AMBROSIANA CALCIO – COSTRUENDO, disputatasi il 25/09/2005 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone B e terminata con il risultato di 3 – 2 a favore dell’AMBROSIANA CALCIO, quest’ultima proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore RICCARDI Giuseppe in posizione irregolare, in quanto trasferito dalla propria Società alla A.S.D. COSTRUENDO, ma ancora vincolato all’AMBROSIANA CALCIO perché la stessa non ha ricevuto alcuna copia di tale trasferimento. dato atto che, con il ricorso in oggetto, la Società AMBROSIANA CALCIO ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte dell’ A.S.D. COSTRUENDO, del calciatore RICCARDI Giuseppe perché non regolarmente tesserato ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali e, in particolare, la vittoria a tavolino; osservato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C. – L.D., è emerso che il suddetto giocatore risulta regolarmente tesserato per la A.S.D. COSTRUENDO dalla data del 15/09/2005; DELIBERA 1) 1) di respingere il reclamo di che trattasi; 2) 2) di confermare, conseguentemente, il risultato di 3 a 2, a favore della Società reclamante, acquisito sul campo; 3) 3) di disporre l’incameramento della prescritta tassa di reclamo di € 130 (centotrenta) che deve essere addebitata alla Società AMBROSIANA CALCIO perché non versata.
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