COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 13 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare e) Ricorso della US SANGONESE BOSCHETTO in relazione alla gara ROLETTO VAL NOCE – SANGONESE BOSCHETTO del 25 Settembre 2005 (Campionato 3° categoria Girone PI)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 13 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare e) Ricorso della US SANGONESE BOSCHETTO in relazione alla gara ROLETTO VAL NOCE - SANGONESE BOSCHETTO del 25 Settembre 2005 (Campionato 3° categoria Girone PI) PREMESSO CHE - - con reclamo presentato a mezzo lettera raccomandata in data 26 Settembre 2005 ha contestato la regolarità della gara svoltasi in data 25 settembre 2005 tra ROLETTO VAL NOCE - SANGONESE BOSCHETTO. In particolare CANALE 2000 contesta la partecipazione alla gara in questione del giocatore Quaranta Giampiero, che ROLETTO VAL NOCE avrebbe schierato nonostante il fatto che il medesimo non avesse scontato la squalifica inflittagli nella precedente stagione; - - il reclamo presentato dalla SANONESE BOSCHETTO non è stato inviato in copia anche alla Società ROLETTO VAL NOCE come confermato dalla mancata produzione del cedolino di riscontro all’invio della relativa raccomandata; - - Tale adempimento è espressamente previsto dal codice di giustizia sportiva quale condizione di ammissibilità e procedibilità del ricorso presentato in relazione a una lamentata posizione irregolare di un tesserato, come nel caso qui in considerazione; - - Di conseguenza il reclamo presentato dalla US SANGONESE BOSCHETTO non è ammissibile - - Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RESPINGE il reclamo presentato dalla US SANGONESE BOSCHETTO in relazione alla gara ROLETTO VAL NOCE – SANGONESE BOSCHETTO del 25 Settembre 2005 il cui risultato risulta quindi omologato così come maturato sul campo e precisamente ROLETTO VAL NOCE – SANGONESE BOSCHETTO 6-1 Dispone l’addebito della tassa non versata all’atto del reclamo.
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