COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 20 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare a) Ricorso della Società CANALE 2000 CALCIO in relazione alla gara CAMERANESE – CANALE 2000 CALCIO del 18 Settembre 2005 (Campionato di Seconda categoria – girone O)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 14
del 20 Ottobre 2005
Delibera della Commisione Disciplinare
a) Ricorso della Società CANALE 2000 CALCIO in relazione alla gara CAMERANESE – CANALE 2000 CALCIO del 18 Settembre 2005 (Campionato di Seconda categoria - girone O)
Alla riunione del 14/10/2005 la Commissione Disciplinare composta da avv. Tommaso Servetto (Presidente) e avv.ti Claudio Strata, Paolo Pavarini, (componenti), alla presenza del rappresentante A.I.A. signor Alberto Bertoldo, riesamina, in sede di autotutela, il ricorso di cui sopra poiché per mera svista nel C.U. del 13/10/2005 è stata applicata alla Società CAMERANESE la perdita della gara.
In effetti la Società CANALE CALCIO reclamava per la posizione irregolare del calciatore FRESIA Pietro, il quale, benché inserito in distinta non aveva preso parte alla gara.
Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell’art. 17 comma 3 C.G.S, il giocatore colpito da squalifica deve effettivamente prendere parte alla gara e non essere solamente inserito in distinta al fine di determinare la sanzione della perdita della gara di cui all’art. 12.
Per questi motivi la commissione disciplinare a parziale modifica della propria delibera indicata nel C.U. n. 11 omologa il risultato del campo
CAMERANESE 3 – CANALE 2000 0
confermando nel resto la precedente delibera.
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