COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 20 Ottobre 2005 Delibera della Commisione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla Società CENTRO GIOVANI M. SANSON in riferimento alla gara CENTRO GIOVANI M.SANSON – BELLAVISTA 05, disputatasi il 25/09/2005 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 14
del 20 Ottobre 2005
Delibera della Commisione Disciplinare
c) Reclamo proposto dalla Società CENTRO GIOVANI M. SANSON in riferimento alla gara CENTRO GIOVANI M.SANSON – BELLAVISTA 05, disputatasi il 25/09/2005 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria
All’esito della gara CENTRO GIOVANI M. SANSON – BELLAVISTA 05, disputatasi il 25/09/05 e terminata con il risultato di parità per 0 a 0, la Società CENTRO GIOVANI MARCO SANSON proponeva reclamo redatto il 6/10/05 e spedito a mezzo raccomandata A.R. in data 7/10/05, adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il giocatore MARTORANA Marco in posizione irregolare in quanto tesserato per la Società PONT DONNAZ e non per il BELLAVISTA 05.
- rilevato preliminarmente che la Società reclamante ha contravvenuto alla disposizione prevista dall’art. 42, n° 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, trattandosi di ricorso avverso la regolarità di svolgimento della gara, non ha provveduto all’invio dello stesso entro il SETTIMO giorno successivo allo svolgimento della gara in questione;
- che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di € 130,00 che non risulta versata dalla Società CENTRO GIOVANI MARCO SANSON,
CONFERMA
il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo:
CENTRO GIOVANI M. SANSON – BELLAVISTA 0 - 0
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